Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Trasporto - Trasporto marittimo - Responsabilita' del vettore per perdita o avaria delle cose trasportate - Limite massimo di risarcimento in assenza di dichiarazione di valore - Mancato adeguamento periodico - Lamentata violazione del principio di uguaglianza nonche' irrazionale dispar...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 423, comma primo, del codice della navigazione, promosso con ordinanza del 29 marzo 2005 dalla Corte di appello di Ancona, nel procedimento civile vertente tra la societa' Tirrenia di Navigazione s.p.a. e Ferretti Carlo, iscritta al n. 147 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2006;

Udito nella Camera di consiglio del 25 ottobre 2006 il giudice relatore Romano Vaccarella;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile, la Corte di appello di Ancona - investita di gravame, proposto dalla societa' Tirrenia di Navigazione s.p.a., avverso sentenza del Tribunale ordinario di Ancona - ha sollevato, con ordinanza del 29 marzo 2005, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 423, comma primo, del codice della navigazione (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327), "nella parte in cui non prevede il periodico aggiornamento del limite massimo della responsabilita' del vettore nel trasporto marittimo di cose", per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in relazione all'art. 952, comma primo, del medesimo codice;

che il giudice a quo premette in fatto che, durante una traversata da Civitavecchia a Olbia, un'autovettura, imbarcata al seguito di passeggeri, era rimasta danneggiata a causa delle cattive condizioni del mare e del mancato uso di rizze per assicurarne lo stivaggio, e che il Tribunale ordinario di Ancona, adito dal proprietario per ottenere il risarcimento dei danni, con l'appellata sentenza aveva riconosciuto la responsabilita' della convenuta societa' in qualita' di vettore e l'aveva condannata al pagamento in favore dell'attore della somma di lire 9.500.000, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese, ritenendo applicabile alla specie la disciplina del trasporto di persone con bagaglio a seguito;

che, investita dell'appello proposto dalla convenuta societa', la Corte rimettente - premesso che il trasporto su nave di autovettura al seguito del passeggero trova la sua disciplina nelle norme del trasporto marittimo di cose, non potendo...

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