Ordinanza emessa il 8 febbraio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 ottobre 2006) dal tribunale di S. Maria Capua Vetere - Sezione distaccata di Piedimonte Matese - nel procedimento penale a carico di Creta Angelo Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative comportanti un regime piu' favorevole in tema di termini di prescrizione...

IL TRIBUNALE

All'udienza dell'8 febbraio 2006 la difesa dell'imputato, relativamente al reato di cui all'art. 349 c.p. ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge n. 251/2005 in relazione all'art. 3 Cost. nella parte in cui preclude, con riferimento ai casi di apertura del dibattimento avvenuto prima dell'8 dicembre 2005, l'applicazione della piu' favorevole disciplina del termine prescrizionale di 6 anni allungato di un quarto, disciplina introdotta dall'art. 6, legge n. 251 cit. mediante novellazione degli artt. 157, 160 comma 3 e 161 comma 2 c.p. Sentito il p.m. d'udienza, il quale si e' espresso per la manifesta infondatezza dell'eccezione.

Rilevato che la questione appare senz'altro rilevante ai fini del presente giudizio, in quanto con l'applicazione della nuova normativa, il reato per cui si procede a carico di Creta Angelo - art. 349 c.p. - alla data odierna sarebbe prescritto e non manifestamente infondata.

O s s e r v a

La legge n. 251/2005, all'art. 10 prevede che, laddove per effetto delle nuove disposizioni i termini di prescrizione risultino piu' brevi, le disposizioni stesse si applichino ai procedimenti e ai processi pendenti, salvo che si tratti di processi pendenti in appello, avanti la Corte di cassazione o che vi sia stata in primo grado la dichiarazione di apertura del dibattimento.

Detto art. 10 limita l'efficacia di sopravvenute disposizioni piu' favorevoli al reo, escludendone tutti coloro peri quali il dibattimento di primo grado e' stato gia' aperto determinando situazioni nelle quali, come nella fattispecie, il superamento del menzionato momento processuale, determina addirittura il raddoppio del termine prescrizionale allungato.

La scelta del legislatore (artt. 10 e 3, legge n. 251/2005) di rendere applicabile retroattivamente la nuova disciplina in tema di prescrizione di cui all' art. 6, legge n. 251/2005 solo nel caso in cui non e' aperto il dibattimento sembra in contrasto con l'art. 3 Cost.

La suddetta disposizione va ad introdurre un regime differente a fronte di situazioni identiche, ovvero un trattamento soggettivamente diverso tra soggetti indagati e soggetti imputati, ma ancora peggio tra stessi imputati nel giudizio di primo grado, rispetto alle quali l'unica differenza e' costituita dalla dichiarazione o meno di apertura del dibattimento.

Se puo' dunque essere esclusa in radice la retroattivita' di tutte le norme penali piu' favorevoli sopravvenute alla...

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