Ordinanza emessa il 22 giugno 2006 dalla Commissione tributaria provinciale di Teramo sul ricorso proposto da Mincarelli Claudia contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Teramo Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Sanzione pecuniaria nella misura dal 200 al 400 per cento del...

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Visti gli atti del ricorso proposto da Mincarelli Claudia avverso l'atto di irrogazione sanzione n. RACLSA60021/2005 del 15 aprile 2005, con il quale la Agenzia delle Entrate di Teramo applicava la sanzione amministrativa di euro 17.320,96 per violazione dell'all'articolo 3, comma 3 del d.l. n. 12/2002, convertito in legge n. 73/2002.

O s s e r v a

Il ricorso all'esame di questa Commissione attiene all'illecito amministrativo di cui all'articolo 3, comma 3 del d.l. n. 12/2002, convertito in legge n. 73/2002.

La ricorrente, infatti, si duole della sanzione comminata dalla Agenzia delle Entrate di Teramo, calcolata dal 1° gennaio del 2004 al giorno della ispezione, benche' il dipendente, non ancora iscritto nel libro matricola, avesse iniziato il lavoro il giorno 10 maggio 2004, 4 giorni prima della verifica.

La Agenzia delle Entrate, di contro, rileva che la sentenza n. 144 del 12 aprile 2005. Della Corte costituzionale pone a carico del presunto contravventore l'onere della prova di un minor periodo di assunzione irregolare del lavoratore, onere non assolto con le dichiarazioni rese dal datore di lavoro e dal dipendente agli ispettori, stante il divieto dell'utilizzo della prova testimoniale nel rito tributario (art. 7 d.lgs. n. 546/1992). Ritiene questa Commissione che il ricorso non possa essere deciso prescindendo da due pregiudiziali di incostituzionalita' del citato articolo 3, e dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 546/1992.

La prima eccezione attiene alla violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Invero tale pregiudiziale e' stata gia' sottoposta alla cognizione della Corte costituzionale, che, tuttavia, con la decisione n. 144 del 12 aprile 2005, non ha adottato alcuna pronuncia, ritenendo la eccezione superata dalla parziale dichiarazione di incostituzionale della norma.

In realta' la possibilita' del datore di lavoro di provare una durata del rapporto inferiore a quella presunta dal legislatore, non ha eliminato le inique disparita' di trattamento rese possibili dalla applicazione della norma.

Tale disparita', infatti, non va riferita al solo dies a quo, ma anche al dies ad quem, fissato dal Legislatore per il calcolo della sanzione.

Il secondo termine, coincidente con la data della ispezione, non ha nulla a che fare con la maggiore o minore gravita' dell'illecito, ma dipende esclusivamente da scelte organizzative discrezionali dell'ufficio ispettivo, e, tra l'altro non e' immune...

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