Ordinanza emessa il 23 maggio 2006 dalla Corte di appello di Perugia nel procedimento penale a carico di Cuccuini Maria Rita Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Inammissibilita' dell'appello proposto prima dell'entrata i...

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Preliminarmente va rilevato che la Corte oggi giudica in diversa composizione rispetto alla precedente udienza all'esito della quale e' stata emessa l'ordinanza che nominava il perito d'ufficio in rinnovazione della istruttoria dibattimentale come richiesto dal p.m. nei motivi di appello.

All'udienza odierna il difensore di parte civile ha chiesto la conferma della suddetta ordinanza che, respingendo la questione di illegittimita' costituzionale sollevata circa la sopravvenuta inappellabilita' da parte del p.m. delle sentenze di assoluzione, aveva dichiarato ammissibile l'appello del p.m. sul presupposto che la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, mediante espletamento di una perizia medico - legale integrasse il requisito di cui all'art. 593 c.p.p. nel testo modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006.

Tale presupposto, re melius perpensa, non appare tuttavia condivisibile in quanto la norma citata fa espresso richiamo all'art. 603, comma 2 c.p.p. che si riferisce esclusivamente alle prove sopravvenute alla pronuncia della sentenza di primo grado.

In altri termini, nel quadro delle prove nuove, per tali intendendosi tutte le prove non acquisite in primo grado, deve enuclearsi una sottocategoria costituita dalle prove sopravvenute, le quali, oltre a non essere state assunte in primo grado, presentino la peculiarita' di essere emerse dopo la deliberazione della sentenza di primo grado.

Soltanto una simile prova determina l'ammissibilita' dell'appello del p.m. ai sensi della nuova normativa.

E tale non puo' ritenersi lo svolgimento di una perizia sulla base di elementi di fatto preesistenti, comunque vagliati nel corso del primo grado di giudizio.

In ordine all'approfondimento tecnico il requisito della sopravvenienza puo' sussistere solo quando abbia ad oggetto elementi non conosciuti nel processo di primo grado e successivamente emersi.

Alla luce della mancata rinnovazione della precedente ordinanza riacquistano in astratto rilevanza la questione di illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, e 10, legge cit., nonche' degli artt. 6, comma 1, legge n. 46/2006 e 576 c.p.p. come novellato, rispettivamente sollevate dalla Procura Generale e dalle parti civili.

Cio' in quanto, in applicazione della novella, la Corte dovrebbe dichiarare l'inammissibilita' dell'appello del p.m.; ed analoga sorte dovrebbe toccare all'appello della parte civile qualora si aderisse alla tesi che vuole il relativo potere soppresso anche nella disciplina transitoria.

Ed infatti nel caso di specie risulta sollevata analoga eccezione dal difensore di parte civile con riferimento all'art. 576 c.p.p., nella parte in cui, secondo una determinata interpretazione, la norma, come novellata, escluderebbe il potere di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento anche in capo alla parte civile, e parimenti determinerebbe, ai sensi dell'art. 10, comma 1, legge n. 46/2006, la declaratoria di inammissibilita' dell'appello gia' proposto, con conseguente illegittima compressione dei diritti della persona danneggiata dal reato.

Ritiene la Corte che l'esame della prima questione sia pregiudiziale ed assorbente in quanto, la eventuale pronuncia di non manifesta infondatezza della eccezione relativa alla soppressione del potere di appello in capo al p.m., determina la necessita' di sospensione del processo ai fini della trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, qualunque opinione si prediliga in ordine alla permanenza o meno del potere di appello in capo alla parte civile, posto che non e' processualmente possibile la separazione e quindi la trattazione del solo appello proposto a fini civili, qualora ritenuto ammissibile.

Venendo dunque all'esame del merito della questione sollevata dal p.g. ritiene la Corte che, contrariamente a quanto sostenuto nella precedente ordinanza, l'eccezione di incostituzionalita' del combinato disposto degli artt. 593 c.p.p. - come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006 - e 10, legge cit., nella parte in cui inibiscono al p.m. di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento ed impongono la declaratoria di inammissibilita' degli appelli gia' proposti, sia non manifestamente infondata, anche per profili diversi da quelli posti in rilievo dall'eccipiente.

La nuova normativa infatti, per quanto si dira', realizza una drastica compromissione dei poteri processuali del p.m., determinando una evidente asimmetria, quanto ai poteri di impugnazione delle sentenze, la quale non puo' dirsi assolutamente giustificata da ragionevoli considerazioni di principio ovvero di politica legislativa processuale, con conseguente violazione, sotto questo profilo degli artt. 111, comma 2, e 3 Cost.

Inoltre la stessa, in sede applicativa, e' foriera...

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