Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impresa e imprenditore - Registro delle imprese - Iscrizione obbligatoria non effettuata nel termine assegnato dal Conservatore - Iscrizione d'ufficio da parte del giudice - Omessa notificazione dell'ordinanza di rimessione a tutte le parti in causa - Mancanza di essenziale adempimento ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2190 del codice civile, promosso con ordinanza del 26 aprile 2005 dal Giudice del registro delle imprese del Tribunale di Milano, sull'istanza proposta dal Conservatore del registro delle imprese c/o la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, iscritta al n. 73 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella Camera di consiglio dell'11 ottobre 2006 il giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto che il giudice del registro delle imprese del Tribunale di Milano, con ordinanza del 26 aprile 2005, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2190 del codice civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione;

che, secondo il rimettente, in virtu' dell'art. 2190 cod. civ., nel caso in cui non sia stata richiesta un'iscrizione obbligatoria, l'ufficio del registro delle imprese invita l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine, decorso il quale il giudice del registro puo' ordinarla con decreto;

che, a suo avviso, la norma impugnata, stabilendo siffatto "diretto intervento" del giudice e la sola reclamabilita' del provvedimento da questi pronunciato, priverebbe la parte interessata di una fase della cognizione giurisdizionale di primo grado, "normalmente articolata nelle due fasi della cognizione del giudice del Registro e della cognizione del Collegio del reclamo", ponendosi in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che, inoltre, l'onerosa procedura di iscrizione d'ufficio da parte del giudice - caratterizzata dalla fissazione di udienze in contraddittorio con gli interessati e dai relativi avvisi da inoltrare ai medesimi - sarebbe priva di giustificazione, con conseguente violazione anche del principio di ordinata ed efficiente organizzazione della funzione giurisdizionale, sancito dagli artt. 24 e 111 della Costituzione.

Considerato che, se nel corso di un giudizio viene sollevata una questione incidentale di legittimita' costituzionale, l'ordinanza...

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