Ordinanza emessa il 14 marzo 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 ottobre 2006) dal tribunale di Grosseto nel procedimento penale a carico di Lai Franco ed altri Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con la sola pena pecuniaria Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione - Irr...

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale iscritto al numero di cui in epigrafe, a carico di Lai Franco, Bettaccini Eleonora, Bezzini Francesco e Urracci Giacinto in ordine ai reati di cui agli artt. 110 e 612 c.p. tutti, ed all'art. 594 c.p. il solo Lai, sentite le parti, alla pubblica udienza del 14 marzo 2006, ha dato lettura della seguente ordinanza.

E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, comma primo, c.p., come sostituito dall'art. 6, legge 5 dicembre 2005, n. 251, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede il termine minimo di prescrizione di anni sei per i delitti e di anni quattro per le contravvenzioni, anziche' di anni tre, anche per i reati puniti con la sola pena pecuniaria attribuiti alla competenza del giudice di pace ai sensi dell'art. 4, commi primo e secondo, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

1) Esposizione dei fatti e rilevanza.

Gli imputati sono stati citati dinanzi a questo tribunale competente per rispondere tutti in concorso fra loro del reato di cui all'art. 612, comma primo, c.p. per aver pronunciato nei confronti di Leone Pietro Antonio una frase minacciosa ed il solo Lai del reato di cui all'art. 594 c.p. per aver offeso l'onore ed il decoro di Givone Lega Elisa, proferendo nei suoi confronti la parola "fallita".

I delitti contestati rientrano tra quelli indicati dall'art. 4, comma primo, lett. a), d.lgs. cit., ma la competenza appartiene a questo tribunale in composizione monocratica trattandosi difatti commessi anteriormente al 2 gennaio 2002 (v. art. 64, comma 1). Tuttavia, debbono essere applicate le sanzioni previste per i reati di competenza del giudice di pace, stante il combinato disposto di cui agli artt. 63 e 64, comma secondo, d.lgs. cit.

In particolare, poiche' il reato ex art. 612 c.p. e' punito con la sola pena della multa e quello di cui all'art. 594 c.p. con la pena alternativa della reclusione sino a sei mesi o della multa e' applicabile la sola pena della multa (nella misura originaria rispetto al primo delitto, da euro 258 a 2.582 per l'altro reato), secondo quanto previsto rispettivamente dall'art. 52, comma primo, e comma secondo, lett. a), primo periodo, d.lgs. cit.

Gli imputati sono stati citati a giudizio dal p.m. solo per l'udienza odierna, per cui, non essendo mai stato aperto il dibattimento, sono applicabili le nuove disposizioni per effetto delle quali i termini di prescrizione risultino piu' brevi (v. art. 10, comma terzo, legge n. 251 del 2005).

In punto di rilevanza, si osserva che l'accoglimento della questione di legittimita' costituzionale - nei termini di cui appresso - comporterebbe la prescrizione triennale dei delitti per cui si procede, con la conseguenza che dovrebbe essere immediatamente pronunciata la sentenza di non doversi procedere per estinzione dei reati ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (il termine massimo di tre anni e nove mesi e', infatti, ampiamente maturato), non risultando dagli atti l'evidenza della prova giustificativa di una pronuncia assolutoria piu' favorevole. Diversamente, sulla base del regime normativo vigente, la prescrizione non risulta maturata ne' con riferimento al termine di sei anni di cui al nuovo art. 157, comma primo, c.p., ne' con riferimento al regime normativo vigente all'epoca della commissione dei fatti (16 dicembre 2000) in quanto la prescrizione quinquennale (art. 157, comma primo, n. 4) e' stata interrotta con il decreto di citazione a giudizio del 5 dicembre 2005, mentre il termine massimo di sette anni e mezzo (identico in relazione ad entrambe le discipline) non e' ancora scaduto.

Di qui la rilevanza della questione fondata sui motivi che si vanno ad indicare.

2) Non manifesta infondatezza.

L'art. 157, comma quinto, c.p., come sostituito dall'art. 6 legge n. 251/2005, prevede la prescrizione triennale quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria.

I primi commentatori hanno subito evidenziato i problemi relativi all'esatta delimitazione del campo applicativo della norma.

Preso atto del silenzio dei lavori parlamentari sul punto, l'attenzione e' stata accentrata sui reati di competenza del giudice di pace, in relazione alle sanzioni della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilita' (v. artt. 52 e ss. d.lgs. n....

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