Ordinanza emessa il 24 febbraio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 ottobre 2006) dal tribunale di Bolzano nel procedimento civile promosso da P.M. ed altro Filiazione - Cognome dei figli naturali - Figlio naturale riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori - Acquisto automatico del cognome del padre - Impossibilita' di li...

IL TRIBUNALE DI BOLZANO

Ha emesso, nel procedimento di volontaria giurisdizione n. 2918/04 R.C.C., promosso da M. P. e R. P. nella loro qualita' di genitori della figlia minore C. P., entrambi giusta delega a margine del ricorso introduttivo rappresentati e difesi dagli avv. dott. Ivo Tschurtschenthaler e dott. Alexia Aichner di Brunico, nel cui studio in Brunico hanno eletto domicilio, ricorrenti, la seguente ordinanza.

Premesso che con ricorso ai sensi dell'art. 95 del d.P.R. del 3 novembre 2000, n. 396 M. P. e R. P., nella loro qualita' di genitori della comune figlia C. P. (nata il 13 novembre 2002) chiedevano, che questo Tribunale disponesse il cambiamento del cognome della figlia da "P.........." in "P.........." ed ordinasse la corrispondente rettifica dell'atto di nascita.

I ricorrenti riferivano di non essere coniugati, di aver riconosciuto contestualmente la figlia esprimendo, nell'occasione, il desiderio che questa portasse il cognome della madre, ossia, "P..........". Nonostante cio' l'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Brunico aveva, sulla base della denuncia di nascita contenente il contestuale riconoscimento della figlia comune, raccolta in data 15 novembre 2002 dal direttore sanitario dell'Ospedale di San Candido, trascritto il cognome "P........." nel registro degli atti di nascita.

Nel corso del procedimento veniva escussa la teste M. T., dipendente dell'Ospedale di San Candido, che confermava il desiderio espresso dai genitori odierni ricorrenti di veder assegnato alla figlia il cognome della madre "P..........".

Ritenuto ai sensi dell'art. 262, comma 1, cod. civ., in caso di riconoscimento contemporaneo da parte di entrambi i genitori il figlio naturale si vede automaticamente assegnato il cognome paterno, senza che ai genitori sia riconosciuta alcuna facolta' decisionale in proposito. Tale precisa disposizione normativa osta, nel caso in esame, all'accoglimento della comune richiesta di modifica del cognome della minore, con assegnazione a lei del nome materno al posto di quello paterno e conseguente rettifica dell'atto di nascita. La decisione sulla domanda va adottata in applicazione dell'art. 262 c.c. che quindi risulta determinante, ai fini del giudizio.

La questione di costituzionalita' della norma, sollevata dai procuratori dei ricorrenti, pare essere non manifestamente infondata.

Come le disposizioni sulla trasmissione del cognome nella famiglia legittima, anche la norma ex art. 262, comma 1, c.c., si fonda sul principio della precedenza accordata alla trasmissione del cognome paterno. Tale principio s'inserisce nella visione patriarcale della famiglia, di cui al codice civile del 1942 e testi normativi precedenti. Il legislatore cosi' da un lato fa prevalere il cognome paterno, quindi il sesso maschile, quale espressione della patria potestas; dall'altro ha, probabilmente nell'intento di tutelare il figlio nato fuori dal matrimonio ma inserito in una presunta famiglia di fatto, ritenuto di applicare a questa la disciplina regolante la famiglia legittima. All'apparenza il legislatore, in caso di riconoscimento contestuale del figlio naturale ad opera di entrambi i genitori, partiva dal presupposto dell'esistenza di stabile rapporto di convivenza, ragion per cui regolamentava la trasmissione del cognome in modo analogo a quello valido per il caso di figlio nato da genitori uniti in matrimonio.

Sorgono, sotto diversi aspetti, dubbi di costituzionalita' in riguardo alla preferenza attribuita, anche in caso di filiazione naturale, alla trasmissione dei cognome paterno rispetto a quello materno.

a) Violazione dell'art. 2 della Costituzione.

Il nome costituisce una delle espressioni piu' rilevanti dell'identita' personale che e' tutelata dall'art. 2 della Costituzione (si veda Corte cost. n. 297/1996). Non solo identifica la persona come individuo specifico nell'ambito della societa', ma ha anche la funzione di rivelare la sua appartenenza ad una micro-formazione sociale qual'e' non solo la famiglia legittima, ma anche la famiglia di fatto o anche la famiglia costituita da figlio e un solo genitore, anche in assenza di rapporto di convivenza tra i genitori. In questa accezione la trasmissione del cognome da parte dell'uno o dell'altro genitore si riflette sull'identificazione sociale del figlio e con cio' sul suo diritto all'identita' personale.

Con la trasmissione del cognome paterno in caso di riconoscimento contemporaneo attuato da entrambi i genitori non coniugali, come prevista dall'art. 262, comma 1, c.c., al figlio viene automaticamente trasmessa la discendenza paterna e l'attribuzione sociale alla stirpe paterna, con contestuale preclusione di una evidenziazione del collegamento con il ramo materno. Tale unilaterale attribuzione del cognome non e' ne' ragionevole ne' pare avere, in caso di genitori non coniugati, alcun cogente fondamento logico. Simile fondamento non pare possa ravvisarsi nella presunzione di una stabile convivenza tra i genitori, basata sul solo fatto del contemporaneo riconoscimento del figlio naturale, che potrebbe giustificare l'applicazione, in via analogica della disciplina normativa prevista per la famiglia legittima. In primo luogo il contestuale riconoscimento non puo' - da solo - essere valutato quale indizio per ritenere esistente la comunione di vita, quando invece comprova esclusivamente che entrambi i genitori accettano il bambino e sono disposti ad assumere le responsabilita' per lo stesso (art...

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