Ordinanza emessa il 27 aprile 2006 dal tribunale amministrativo regionale della Puglia - Sezione di Lecce sul ricorso proposto da Rubino Maria Rosaria contro Comune di Brindisi ed altro Impiego pubblico - Controversie relative al conferimento degli incarichi dirigenziali - Devoluzione al giudice ordinario, anziche' al giudice amministrativo - Vi...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2050/2005 proposto da Rubino Maria Rosaria, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Nicola Massari, ed elettivamente domiciliata nello studio di questi in Lecce alla via Zanardelli n. 7 presso lo studio dell'avv. Vantaggiato;

Contro il comune di Brindisi, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Francesco Trane e Emanuela Guarino ed elettivamente domiciliato in Lecce presso lo studio dell'avv. Astuto alla via Umberto I n. 28; e nei confronti di Gismondi Cosima, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Lorenzo Durano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. G. Pellegrino alla via Augusto Imperatore n. 16; per l'annullamento, previa sospensione del provvedimento sindacale n. 56473 del-l'8 settembre 2005 con il quale e' stato conferito l'incarico di dirigente dei Servizi sociali alla dott.ssa Cosima Gismondi e della delibera di G.C. n. 392 del 5 agosto 2005 ivi richiamata, con la quale e' stata disciplinata presso il comune di Brindisi l'attribuzione degli incarichi dirigenziali fuori dotazione organica ed e' stato approvato lo schema di contratto individuale d'incarico dirigenziale;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto, depositato in segreteria in data 27 febbraio 2006, contenente motivi aggiunti avverso l'art. 24 del Regolamento dei servizi del comune di Brindisi;

Vista la memoria prodotta dall'amministrazione intimata nonche' dalla controinteressata Gismondi;

Visti tutti gli atti di causa;

Udito alla camera di consiglio del 2 marzo 2006 il giudice relatore dott. Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per la ricorrente l'avv. Massari, l'avv. Trane per il comune di Brindisi e l'avv. Durano per la controinteressata Gismondi;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue.

F a t t o

La ricorrente, gia' affidataria di incarico dirigenziale nel Settore dei servizi sociali presso il comune di Brindisi, incarico venuto meno ai sensi dell'art. 110, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000 a seguito delle dimissioni del sindaco, lamenta col ricorso all'esame la illegittimita' dell'atto gravato col quale il nuovo sindaco della citta' di Brindisi ha affidato alla odierna controinteressata Gismondi lo stesso incarico dirigenziale gia' di appannaggio di essa ricorrente nella decorsa consiliatura.

Di qui i motivi di impugnativa della ricorrente avverso tale nuovo atto di investitura articolati sotto i distinti profili della violazione di legge e dell'eccesso di potere, con la richiesta di annullamento degli atti gravati e di ogni statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese di lite.

Si sono costituite le parti intimate per resistere al ricorso e per chiederne il rigetto e, prima ancora, per la declaratoria di inammissibilita' del mezzo per difetto di giurisdizione di questo giudice adito.

All'udienza pubblica del 2 marzo 2006 il ricorso e' stato trattenuto per la decisione.

D i r i t t o

La controversia all'esame involge pacificamente il conferimento di un incarico dirigenziale in un Ente locale, giacche' questo e' il contenuto dell'atto gravato in principalita' di cui si chiede la rimozione in questa sede giudiziale.

Il Collegio e' dunque investito in via prioritaria della questione di giurisdizione, questione sulla quale hanno peraltro lungamente argomentato le parti intimate nei propri scritti difensivi.

E' noto che ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 (recante le Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, riproduttivo sul punto del contenuto delle pregresse disposizioni sul riparto, art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1993, e poi dall'art. 29 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 18 del d.lgs. n. 387 del 1998) "sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilita' dirigenziale, nonche' quelle concernenti le indennita' di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorche' vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non e' causa di sospensione del processo".

In base al chiaro tenore letterale della disposizione appena richiamata non par dubbio che la controversia in esame, involgente come detto il conferimento di un incarico dirigenziale nell'ambito di un Ente locale, dovrebbe essere attratta, in quanto pacificamente estranea ad ogni ambito di residuale giurisdizione del giudice amministrativo, nei grandi confini della giurisdizione ordinaria, per come tracciati dagli interventi normativi dianzi citati.

Pertanto, in applicazione del citato precetto normativo sul riparto, questo giudice amministrativo, verificata l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione del quarto comma del medesimo articolo, attesa la pacifica non ricorrenza nella specie di una procedura concorsuale (o anche soltanto comparativa tra piu' soggetti), dovrebbe in base al quadro normativo attualmente vigente declinare la propria giurisdizione nella presente controversia e dichiarare conseguentemente la inammissibilita' del ricorso proposto.

E tuttavia a tale soluzione si oppone, a parer del Collegio, una considerazione di ordine prioritario ed assorbente sulla compatibilita' costituzionale di un tale assetto normativo in tema di riparto di giurisdizione con riguardo alla materia dei conferimenti (e delle conseguenti revoche) degli incarichi dirigenziali.

Il Collegio dubita...

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