Norme in materia di pluralismo informatico sulla adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilita' dei documenti informatici nell'amministrazione regionale.

Capo I Principi generali

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 37 del 2 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga la seguente legge:

Art. 1.

Art. 1.

Finalita' della legge

  1. La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di informatizzazione della Pubblica Amministrazione, di seguito P.A., favorisce il pluralismo informatico, garantendo l'accesso e la liberta' di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche, eliminando altresi' ogni barriera dovuta a diversita' di standard.

  2. L'amministrazione regionale, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento e di economicita' dell'attivita' amministrativa, di cui all'Art. 1, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 favorisce l'adozione di software a sorgente aperto cosi' come da definizione dell'Art. 2.

  3. Ai fini della presente legge per amministrazione regionale si intende la Regione e gli enti e le aziende controllate o comunque costituite dalla Regione.

  4. La Regione incentiva la diffusione e lo sviluppo del software a sorgente aperto, con particolare riferimento agli enti locali e agli enti pubblici dell'Umbria, in considerazione delle sue positive ricadute sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e sulla riduzione dei costi per l'acquisto delle licenze.

  5. Alla cessione di software a sorgente aperto non si applicano le disposizioni di cui all'Art. 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo sostituito dall'Art. 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.

    Art. 2.

    D e f i n i z i o n i

  6. Ai fini della presente legge per open source si intende:

    1. ridistribuzione libera: la licenza non puo' limitare nessuna delle parti nella vendita o nella fornitura di software come componente di una distribuzione di software aggregati, contenente programmi provenienti da fonti diverse. La licenza non puo' richiedere il pagamento di una royalty o di diritti per tale rivendita;

    2. codice sorgente: il programma deve includere il codice sorgente, e deve consentire la distribuzione sia sotto forma di codice sorgente sia in forma compilata. Nei casi in cui un prodotto non venga distribuito con il codice sorgente, deve esserci la possibilita', ben pubblicata di scaricare il codice sorgente senza costi aggiuntivi. Il codice sorgente deve essere la forma privilegiata in cui il programmatore modifichera' il programma. Codice sorgente deliberatamente nascosto non e' ammesso. Forme mediate, come l'output di un preprocessore non sono ammesse;

    3. prodotti derivati: la licenza deve consentire l'attuazione di modifiche e di prodotti derivati, consentendo inoltre la loro distribuzione sotto gli stessi termini di licenza del software originale;

    4. integrita' del codice sorgente dell'autore: la licenza puo' imporre limitazioni sulla distribuzione del codice sorgente in forma modificata solamente se la licenza consente la distribuzione di file ´patchª insieme al codice sorgente con lo scopo di modificare il programma durante l'esecuzione del...

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