Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Puglia - Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 - Normativa concernente gli organi e l'organizzazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e - Ricorso del G...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale del titolo II, e, in particolare, degli articoli 12 e 14 della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 10 ottobre 2005, depositato in cancelleria il 18 ottobre 2005 ed iscritto al n. 83 del registro ricorsi 2005;

Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;

Udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2006 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi l'avvocato Massimo Luciani per la Regione Puglia e l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto notificato il 10 ottobre 2005 e depositato il successivo 18 ottobre, ha proposto ricorso avverso la legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005), "con specifico riguardo all'intero titolo II nonche', in modo particolare, agli artt. 12 e 14" della legge, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 81 e 120 della Costituzione, e "dei principi fondamentali della legislazione statale nelle materie in essi trattate".

  2. - Osserva il ricorrente che la legge impugnata, oltre a dettare, nel titolo I, norme di variazione al bilancio di previsione, contiene anche, nel titolo II, disposizioni di carattere settoriale "nelle piu' svariate materie", quali lo spettacolo e le attivita' culturali, la materia socio-assistenziale, quella sanitaria, ambientale, di ricerca scientifica, attivita' produttive, universita', commercio, personale.

    Il titolo II della legge regionale n. 12 del 2005 contrasterebbe con l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto violerebbe i principi fondamentali della materia "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica". In particolare, sarebbe violato l'art. 16 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208), il quale stabilisce che la giunta regionale, con provvedimento amministrativo, puo' effettuare variazioni compensative tra capitoli della medesima unita' previsionale; che ogni altra variazione al bilancio deve essere disposta con legge regionale; che la legge di approvazione del bilancio regionale o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare, esclusivamente, variazioni al bilancio medesimo; che tali variazioni vengono approntate, al fine di istituire nuove unita' previsionali di base, per l'iscrizione di entrate provenienti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato o dell'Unione Europea e, infine, per l'iscrizione delle relative spese; che, inoltre, possono essere previste variazioni compensative fra capitoli di una stessa unita' previsionale di base ad eccezione delle autorizzazioni di spesa a carattere obbligatorio.

    Secondo il ricorrente, tale articolo costituirebbe principio fondamentale della materia "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica", alla cui osservanza, quindi, le Regioni sarebbero tenute.

    Il titolo II della legge regionale n. 12 del 2005 violerebbe altresi' l'art. 81 Cost.

    Il ricorrente impugna, inoltre, l'art. 12 della medesima legge regionale, rilevando che il comma 1 autorizza il direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria "Policlinico" di Bari ad incrementare la dotazione organica fino ad un massimo del 12%, al fine di attivare il complesso chirurgico "Asclepios", di potenziare le sale operatorie per la copertura delle urgenze, nonche' di istituire e attivare la "Unita' spinale", di potenziare le attivita' trapiantologiche e di oncoematologia pediatrica.

    Ad avviso dell'Avvocatura, tale previsione, nella parte in cui non prevede che l'atto del direttore generale sia adottato d'intesa con il rettore dell'Universita', in conformita' ai criteri stabiliti nel protocollo d'intesa tra la Regione e l'Universita', contrasterebbe con il principio fondamentale in materia di istruzione e ricerca scientifica posto dall'art. 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed universita', a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), in tal modo violando l'art. 117, terzo comma, Cost., nonche' l'art. 33 Cost., che riconosce l'autonomia universitaria, e l'art. 120 Cost.

    I medesimi rilievi sono svolti anche specificamente in relazione all'art. 12, comma 5, della legge regionale censurata, il quale autorizza il direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria (ospedali riuniti) di Foggia ad incrementare la dotazione organica fino al 4%, senza prevedere l'intesa con il rettore.

    E' inoltre impugnato l'art. 14 della legge regionale n. 12 del 2005 rubricato "Organi e organizzazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "De Bellis" e "Oncologico"", per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali stabiliti dal decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), e dall'atto di intesa Stato-Regioni del 1 luglio 2004, nonche' per violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost.

    In particolare, i commi 2 e 3 del suddetto art. 14 fisserebbero una diversa durata del Consiglio di indirizzo e verifica, nonche' del direttore scientifico degli IRCCS rispetto a quella stabilita dall'intesa richiamata.

    I commi 4 e 9, nel rimettere, rispettivamente, l'approvazione dello schema...

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