Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Intervento di soggetto diverso dalle parti del giudizio principale - Inammissibilita'. Procreazione medicalmente assistita - Diagnosi preimpianto sull'embrione ai fini dell'accertamento di eventuali patologie (in specie, malat...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), promosso con ordinanza del 16 luglio 2005 dal Tribunale di Cagliari, nel procedimento civile promosso da M.S. ed altro, contro l'Azienda USL n. 8 di Cagliari ed altro, iscritta al n. 574 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1 serie speciale, dell'anno 2005;

Visti gli atti di intervento del Comitato per la tutela della salute della donna, del Forum delle Associazioni familiari, del Movimento per la vita italiano, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 2006 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Uditi gli avvocati Salvatore di Mattia per il Comitato per la tutela della salute della donna e Forum delle Associazioni familiari, Giovanni Giacobbe per il Movimento per la vita italiano e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto che il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, nel procedimento promosso, con ricorso ex art. 700 del codice di procedura civile, da una coppia di coniugi ammessi alla procedura di procreazione medicalmente assistita - i quali domandavano che venisse dichiarato il loro diritto di ottenere la diagnosi preimpianto dell'embrione - ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non consente di accertare, mediante la diagnosi preimpianto, se gli embrioni da trasferire nell'utero della donna ammessa alla procedura di procreazione medicalmente assistita siano affetti da malattie genetiche, di cui i potenziali genitori siano portatori, quando l'omissione di detta diagnosi implichi un accertato pericolo grave ed attuale per la salute psico-fisica della donna;

che i ricorrenti, dei quali era stata accertata la sterilita', hanno esposto di avere gia' fatto ricorso alla medesima procedura a seguito della quale la donna si era trovata in stato di gravidanza, ma che avevano dovuto interromperla per ragioni terapeutiche, essendosi accertato, attraverso la villocentesi praticata all'undicesima settimana, che il feto era affetto da beta-talassemia;

che, avendo tale evento provocato alla donna una sindrome ansioso-depressiva, in occasione della seconda procedura di procreazione in vitro i ricorrenti avevano chiesto al primario dell'Ospedale regionale per le microcitemie la diagnosi...

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