Ordinanza emessa il 21 marzo 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 ottobre 2006) dalla Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, nel procedimento penale a carico di Ghisu Sebastiano ed altri Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le se...

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro:

1) Ghisu Sebastiano, nato a Bitti il 10 giugno 1955 ivi res. via G. B. Vico n. 2;

2) Farre Giuseppe, nato a Bitti il 17 febbraio 1978 ivi res. via Monte Zebio n. 2;

3) Orunesu Pietro, nato a Sassari il 27 ottobre 1976 res. a Bitti, via Buggerru n. 26;

4) Malduca Sandro, nato a Sassari il 22 giugno 1976 res. a Bitti, via Firenze n. 2;

5) Calvisi Gianfranco, nato a Nuoro il 13 giugno 1977 res. a Bitti, via Brigata Sassari n. 141.

Appellanti: il p.m. c/o il Tribunale di Nuoro e i difensori.

Dalla sentenza n. 24 in data 17 gennaio 2005 del Tribunale di Nuoro, con la quale: visti gli artt. 62-bis, 69, 81 cpv. c.p., 521, 533, 535 c.p.p. dichiara Ghisu Sebastiano, Farre Giuseppe e Malduca Sandro colpevoli del reato di cui all'art. 609-bis c.p., cosi' diversamente qualificata l'imputazione sub A) e ritenuti i fatti di minore gravita' ai sensi del terzo comma dell'art. 609-bis c.p., nonche' il Ghisu colpevole anche del reato di cui al capo C), riconosciute in favore dei soli Farre e Malduca le attenuanti generiche, ritenuti i reati ascritti al Ghisu uniti dal vincolo della continuazione, condanna il predetto Ghisu, con la contestata recidiva, alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione, il Farre e il Malduca ciascuno alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione.

Dichiara inoltre Orunesu Pietro colpevole del reato continuato di cui al capo D), Farre Giuseppe colpevole del reato continuato di cui al capo E), Malduca Sandro colpevole dei reati a lui ascritti ai capi F), G), H), I), J) e K), ritenuti gli stessi uniti dal vincolo della continuazione, e riconosciute al Farre e al Malduca le attenuanti generiche, ritenute per il Malduca equivalenti all'aggravante contestata per il capo K), condanna l'Orunesu, con la contestata recidiva, alla pena di euro 70,00 di multa, il Farre alla pena di euro 500,00 di multa e il Malduca alla pena di mesi 2 di reclusione e quindi tale ultimo imputato in cumulo con la pena inflitta per il reato di cui all'art. 609-bis c.p., alla pena complessiva di anni 2 di reclusione.

Condanna inoltre i predetti imputati in solido al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 29 c.p. dichiara il Ghisu interdetto dai PP.UU. per anni cinque.

Visto l'art. 163 c.p. ordina che le pene inflitte al Farre e al Malduca rimangano sospese per i termini e alle condizioni di legge.

Visti gli artt. 538 e s.s. c.p.p. condanna Ghisu, Farre, Orunesu e Malduca al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili De Francesco Giuseppina e De Francesco Nicola, per la cui liquidazione rimette le parti dinanzi al competente giudice civile, nonche' alla rifusione delle spese di costituzione e difesa che liquida in complessivi euro 5.280,00 (euro 4.400,00 per la prima posizione, aumentata del 20% per la seconda), oltre accessori di legge.

Visto 1'art. 530 primo e secondo comma c.p.p. assolve tutti gli imputati dal reato loro ascritto al capo B) perche' il fatto non sussiste e Orunesu Pietro e Calvisi Gianfranco dal reato di cui al capo A) per non aver commesso il fatto.

Nuoro, 17 gennaio 2005

Essendo imputati Tutti:

A) del reato p. e p. dall'art. 609-octies c.p. perche', riuniti tra loro presso l'abitazione nella disponibilita' di Ghisu Sebastiano in Bitti alla via Buffoni, partecipavano ad atti di violenza sessuale commessi in danno di Defrancesco Giuseppina - cui il Farre ed il Malduca ripetutamente toccavano il seno - trasportandola poi di peso in un locale ubicato al piano sovrastante della predetta abitazione ed appoggiandola sul pavimento di detto locale, ove le venivano tolte le scarpe e sbottonati i pantaloni ed ove il Ghisu, dopo avere intimato agli altri di andarsene, saliva sul suo corpo, baciandola sul collo e tentando di baciarla sulla bocca, nel contempo percuotendola per vincerne la resistenza, finche' la vittima non perdeva i sensi.

B) del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110 e 605 c.p. perche' in concorso tra loro ed al fine di commettere il reato come sopra contestato al capo A), privavano Defrancesco Giuseppina della liberta' personale costringendola a trattenersi contro la sua volonta' nell'abitazione in Bitti alla via Buffoni per poi trasportarla, priva di sensi, a bordo di un'auto ed abbandonarla riversa sull'asfalto della via Isonzo di quel centro.

Fatti commessi in Bitti nella notte tra il 1 ed il 2 luglio 1999. Ghisu Sebastiano:

C) del reato p. e p. dagli artt. 582 e 585 (in relazione all'art. 576 n. 1) c.p. perche' al fine di commettere il reato come sopra contestato al capo A), percuotendola con pugni e schiaffi, cagionava a Defrancesco Giuseppina lesioni...

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