Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 37 del

7 luglio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La presente legge disciplina l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di seguito denominato:

    tributo, in conformita' alle disposizioni di cui all'Art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominata: legge statale, al fine di disincentivare la produzione di rifiuti e favorire il recupero dagli stessi di materia prima ed energia.

    Art. 2.

    Oggetto del tributo

  2. Il tributo si applica ai rifiuti solidi disciplinati dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22: Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, i cui effetti sono prorogati ai sensi dell'Art. 264, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato: decreto, riferiti all'allegato A dello stesso, compresi i fanghi anche palabili:

    1. conferiti in discarica autorizzata;

    2. smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;

    3. smaltiti in discarica abusiva, abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.

    Art. 3.

    Soggetti passivi

  3. Il tributo, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento dei rifiuti, e' dovuto:

    1. dal gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo;

    2. dal gestore dell'impianto di incenerimento per rifiuti smaltiti tal quali senza recupero di energia.

  4. Il tributo e' altresi' dovuto:

    1. da chiunque esercita, ancorche' in via non esclusiva, attivita' di discarica abusiva;

    2. da chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti.

    Art. 4.

    Soggetti obbligati in solido

  5. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, ai sensi dell'Art. 3, comma 32, della legge statale, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva alla competente struttura in materia di rifiuti della Regione, prima della constatazione delle violazioni di legge, e' tenuto in solido:

    1. agli oneri di bonifica;

    2. al risarcimento del danno ambientale;

    3. al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie previste.

    Art. 5. Base imponibile e determinazione del tributo

  6. La base imponibile del tributo e' costituita dalla quantita' dei rifiuti conferiti, determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti ai sensi dell'Art. 12 del decreto, ovvero, in assenza di essi, sulla base di quanto previsto dall'Art. 11.

  7. Con riferimento alle definizioni ed alla classificazione di cui agli artt. 6 e 7 del decreto, l'ammontare del tributo e' determinato per ogni mille chilogrammi di rifiuti conferiti in discarica, applicando, se stabilito, il coefficiente di correzione di cui all'Art. 3, comma 29, della legge statale, in:

    1. Euro 3 per i rifiuti speciali non pericolosi dei settori minerario, estrattivo, edilizio (costruzione e demolizione - di seguito denominati C & D), lapideo e metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi, sia tal quali che derivanti da impianti di trattamento;

    2. Euro 6 per i rifiuti speciali pericolosi dei settori minerario, estrattivo, edilizio (C & D), lapideo e metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi, sia tal quali che derivanti da impianti di trattamento;

    3. Euro 10 per i rifiuti speciali non pericolosi, non rientranti in quelli di cui alla lettera a);

    4. Euro 20 per i rifiuti speciali pericolosi, non rientranti in quelli di cui alla lettera b);

    5. Euro 25 per tutti i rifiuti urbani conferiti tal quali, per i rifiuti urbani provenienti da fuori ATO e da fuori regione;

    6. Euro 11 per tutti i restanti tipi di rifiuti.

  8. Sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 30% dell'ammontare fissato dal comma 2, lettera e) i seguenti rifiuti:

    1. rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;

    2. rifiuti trattati, esclusa la sola riduzione volumetrica senza selezione, scarti e sovvalli di rifiuti urbani e speciali, derivanti da impianti a tecnologia complessa ove vengono svolte operazioni, ai sensi degli artt. 27, 28, 31 e 33 del decreto, conferiti ai fini dello smaltimento in discariche, nonche' le scorie dei forni degli impianti di incenerimento conferite in discarica per rifiuti non pericolosi;

    3. i rifiuti non pericolosi di cui all'Art. 6, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 3 agosto 2005: Definizione dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica;

    4. i fanghi palabili, conferiti in discariche controllate;

    5. i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle spiagge marittime, lacuali e fluviali, come individuati dall'Art. 7, comma 2, lettera d) del decreto.

  9. Sono soggetti al pagamento del tributo, nella misura del 30% dell'ammontare fissato dal comma 2, lettera a), i rifiuti provenienti da attivita' di ripristino ambientale di siti inquinati nonche' da attivita' di bonifica regolate dalla vigente normativa, anche in tema di amianto, effettuate all'interno del territorio regionale.

  10. Sono soggetti al pagamento del tributo, nella misura del 80% dell'ammontare fissato al comma 2, lettera e), i comuni in cui la produzione totale procapite annua dei rifiuti urbani (kg/ab/a), sia inferiore del 20% rispetto alla produzione totale media procapite annua dei rifiuti urbani (kg/ab/a) della provincia territorialmente interessata, riferita all'anno precedente.

  11. La frazione organica stabilizzata (FOS) utilizzata per la ricopertura giornaliera, secondo la normativa vigente, nonche' gli altri materiali utilizzati per la realizzazione e gestione di discariche, non sono assoggettati al pagamento del tributo, limitatamente alle quantita' previste nel progetto di discarica, autorizzate e riportate nei registri di cui all'Art. 12 del decreto.

  12. L'ammontare del tributo e' fissato con legge della Regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo; in caso di mancata determinazione dell'importo, si intende prorogata la misura vigente.

    Art. 6.

    Agevolazioni collegate all'effettivo recupero dei rifiuti

  13. I rifiuti di cui all'Art. 5, comma 3...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT