Ordinanza emessa l'8 maggio 2006 dalla Corte di assise d'appello di Venezia nel procedimento penale a carico di Coci Kastriot ed altri Processo penale - Appello - Disciplina transitoria recata dalla legge 46/2006 - Appello avverso la sentenza dibattimentale di proscioglimento proposto dalla parte civile prima dell'entrata in vigore della nuova n...

LA CORTE D'ASSISE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento a carico di Coci Kastriot, Cocaj Sajmir, Tosku Sokol, Laze Alket, Carletti Ignazio Fabio;

1) Rilevato che: con sentenza del 31 maggio 2005 la Corte d'Assise di Treviso ha assolto gli imputati dai delitti di concorso in omicidio volontario in danno di Erroussafi El Bachir, nonche' detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola, condannandoli invece per delitti di concorso in favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, con condotte variamente articolate;

avverso tale sentenza hanno proposto appello tutti gli imputati in relazione ai capi per i quali vi e' stata condanna, nonche' la parte civile (tale si era costituito il fratello della vittima) avverso gli imputati Coci, Cocaj, Tosku e Laze, contestando il loro proscioglimento per il delitto di omicidio e chiedendo l'affermazione della loro responsabilita' con condanna all'integrale risarcimento dei danni morali subiti;

con legge 20 febbraio 2006, n. 46, in vigore dal 9 marzo 2006, il legislatore ha modificato la disciplina del sistema delle impugnazioni, in particolare per le sentenze di proscioglimento, e che in esito a tale modifica si pone la pregiudiziale questione della permanenza dell'efficacia dell'appello pur tempestivamente e ritualmente proposto dalla parte civile;

2) Ritenuto che: l'attuale testo del primo comma dell'art. 576 c.p.p. ha sganciato la parte civile dal pubblico ministero, prevedendo ora che essa possa proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilita' civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio;

nessuna modifica e' stata pero' contestualmente introdotta nell'art. 593 c.p.p. che, disciplinando i casi di appello, tuttora prevede la possibilita' di appellare per i soli imputato e pubblico ministero (e in misura diversa e piu' contenuta rispetto a prima);

nessuna modifica e' stata altresi' introdotta al primo comma dell'art. 568 c.p.p., che tuttora afferma il cosiddetto principio della tassativita' dei mezzi di impugnazione, disponendo "che la legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati";

conseguentemente allo stato non vi e' una norma di legge che attribuisca positivamente alla parte civile il mezzo di impugnazione costituito dall'appello, in particolare (solo caso che qui rileva) avverso le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio dibattimentale e pertanto si deve concludere che oggi la parte civile ha come unico strumento di impugnazione, avverso le sentenze dibattimentali di primo grado, tanto di condanna che di assoluzione, il ricorso per cassazione (combinato disposto degli artt. 576 nuovo testo, 568.1, 568.2 c.p.p. e 111, penultimo comma Cost.);

non sono condivisibili le interpretazioni che vorrebbero confermato il precedente potere di appello della parte civile, richiamando gli artt. 600.1, 605.2, 601.1 e 622:

l'art. 600.1 ha per oggetto esclusivamente il peculiare caso dell'omessa pronuncia o del rigetto relativamente alla richiesta di provvisoria esecuzione proposta ai sensi dell'art 540.1, e da' vita ad un autonomo procedimento incidentale, del tutto autonomo rispetto al procedimento principale, che si conclude con la pronuncia di un'ordinanza; esso presuppone poi necessariamente che vi sia stata una sentenza di condanna penale ed al risarcimento del danno, e che l'imputato abbia proposto appello (altrimenti essendo gia' in giudicato la statuizione civilistica);

l'art. 605.2 mantiene anch'esso permanente efficacia nei casi di condanna al risarcimento in primo grado che non sia stata accompagnata dalla dichiarazione di provvisoria esecuzione: questa consegue ex lege dalla sentenza di appello (che chiuda il secondo grado di merito attivato dall'imputato condannato);

l'art. 601.1, laddove prevede l'obbligo di citazione dell'imputato non appellante "se l'appello e' proposto per i soli fini civili", e' comunque compatibile tuttora con i casi dell'appello del coimputato ovvero del responsabile civile (art. 587.1 e 4);

l'art. 622 e' anch'esso compatibile con i soli casi dell'impugnazione dell'imputato condannato e del ricorso per cassazione della parte civile avverso la sentenza di primo grado, ne' l'individuazione del giudice di rinvio nella Corte di appello ha alcun rilievo qui pertinente, posto che espressamente tale individuazione e' prevista anche per il caso della sentenza inappellabile, sicche' in buona sostanza tale norma altro non fa che individuare il giudice di appello quale giudice del rinvio per il caso di annullamento dei capi civilistici della sentenza;

in definitiva, nessuna di queste norme presuppone necessariamente ed indefettibilmente la permanenza del potere di appello della parte civile, in particolare avverso le sentenze dibattimentali di proscioglimento, ciascuna di esse conservando piena efficacia e senso sistematici anche con la sopravvenuta abolizione di un tale potere...

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