Modificazioni ed integrazioni del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 - Prelievo venatorio della specie cinghiale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 32 del 5 luglio 2006)

LA GIUNTA REGIONALE

Ha approvato

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'Art. 39, comma 1, dello statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Emana il seguente regolamento: Art. 1.

Modificazione dell'Art. 2

  1. Al comma 1 dell'Art. 2 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (prelievo venatorio della specie cinghiale) le parole: ´Le province, in collaborazione con i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.),ª sono sostituite dalle parole: ´I comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia - ATCª.

    Art. 2.

    Integrazione dell'Art. 3

  2. Al comma 1 dell'Art. 3 del regolamento regionale n. 34/1999, dopo la parola ´individualeª sono aggiunte le parole ´esclusivamente nelle giornate settimanali previste dal calendario venatorio per la caccia in forma collettivaª.

    Art. 3.

    Modificazioni e integrazione dell'Art. 4

  3. Al comma 1 dell'Art. 4 del regolamento regionale n. 34/1999, le parole ´, con il Piano faunistico venatorio provinciale,ª sono soppresse.

  4. Il comma 2 dell'Art. 4 del regolamento regionale n. 34/1999, e' abrogato.

  5. Il comma 3 dell'Art. 4 del regolamento regionale n. 34/1999, e' sostituito dal seguente:

    ´3. Ai fini della caccia al cinghiale in forma collettiva i Comitati di gestione degli ATC propongono all'approvazione delle province la individuazione, mediante cartografia, nelle aree vocate per il cinghiale, dei distretti e dei settori dove consentire lo svolgimento del prelievo in forma collettiva. L'individuazione dei distretti o dei settori deve comunque garantire la copertura di almeno il sessantacinque per cento dell'area vocata di ogni ATC. Dalla stagione venatoria 2007/2008 il prelievo in battuta e' consentito esclusivamente all'interno dei distretti e dei settori di cui al presente comma.ª.

    Art. 4.

    Modificazioni e integrazioni dell'Art. 5

  6. Il comma 2 dell'Art. 5 del regolamento regionale n. 34/1999, e' sostituito dal seguente:

    ´2. L'iscrizione della squadra per la caccia in battuta al cinghiale e' richiesta, per gruppi non inferiori a trentacinque cacciatori, dal caposquadra designato al comitato di gestione dell'ATC competente, entro il 31 maggio di ogni anno, indicando la denominazione assunta dalla squadra stessa, l'indirizzo ed il distintivo adottato nonche' l'elenco nominativo dei componenti tra i quali sono indicati coloro che possono svolgere il ruolo di capobattuta. A decorrere dalla stagione venatoria 2007/2008 la qualifica di capobattuta si ottiene attraverso la partecipazione ad appositi corsi di formazione organizzati dai comitati di gestione dell'ATC competente. La domanda indica uno o piu' comprensori, distretti o settori in ordine di preferenza, a cui la squadra chiede di essere ammessa per prestare la propria collaborazione alla gestione e per l'esercizio del prelievo venatorio.

  7. Dopo il comma 2 dell'Art. 5 del regolamento regionale n. 34/1999 e aggiunto il seguente:

    ´2-bis. Il caposquadra viene eletto o sostituito dalla maggioranza dei componenti la squadra. Il verbale relativo alle elezioni o alla sostituzione del caposquadra e inviato all'ATC di iscrizione. Per le squadre iscritte nella precedente stagione venatoria, l'elettorato attivo spetta agli iscritti alla squadra contenuti nell'elenco depositato presso l'ATC nella stagione precedente.ª.

  8. Al comma 3 dell'Art. 5 del regolamento regionale n. 34/1999, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: ´i comitati di gestione degli ATC ripartiscono per ciascun comprensorio di gestione, distretto o settore il numero complessivo di squadre ammissibili sulla base di un adeguato rapporto tra territorio vocato e squadre.ª.

  9. Il comma 4 dell'Art. 5 del regolamento regionale...

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