Regolamento concernente i criteri di concessione da parte dei comuni dell'assegno di natalita' , previsto dall'Art. 14 della legge regionale n. 49/1993, e successive modifiche e integrazioni. Approvazione modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 2 agosto 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 ´Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minoriª e successive modifiche;

Vista la legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 ´Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2006)ª ed in particolare l'Art. 5, commi 51 e 52;

Visto il proprio decreto n. 0259/Pres. del 5 agosto 2004 con il quale e' stato approvato il ´Regolamento concernente i criteri di concessione da parte dei comuni dell'assegno di natalita' "una tantum" previsto dall'Art. 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori) e successive modifiche ed integrazioni.ª;

Ravvisata la necessita' di modificare ed integrare il predetto Regolamento al fine di recepire le nuove disposizioni introdotte con l'Art. 5, commi 51 e 52, della citata legge regionale n. 2/2006;

Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 9 giugno 2006, n. 1242;

Decreta:

Sono approvate le modifiche al ´Regolamento concernente i criteri di concessione da parte dei comuni dell'assegno di natalita' "una tantum" previsto dall'Art. 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori) e successive modifiche ed integrazioni.ª nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.

Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 10 luglio 2006

ILLY

Modifiche al Regolamento concernente i criteri di concessione da parte dei comuni dell'assegno di natalita' ´una tantumª previsto dall'Art. 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori) e successive modifiche ed integrazioni, emanato con decreto del Presidente della

Regione n. 0259/Pres. del 5 agosto 2004.

Art. 1. Sostituzione dell'Art. 10 del decreto del Presidente della Regione

0259/Pres./2004

  1. L'Art. 10 del ´Regolamento concernente i criteri di concessione da parte dei comuni dell'assegno di natalita' "una tantum" previsto dall'Art. 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per...

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