Regolamento di esecuzione dell'Art. 4, comma 20 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 concernente interventi a favore delle agenzie sociali per l'abitazione per l'inserimento abitativo dei lavoratori flessibili. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 2 agosto 2006)

IL PRESIDENTE

Visto l'Art. 4, comma 17, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15, concernente interventi a favore delle agenzie sociali per l'abitazione per l'inserimento abitativo dei lavoratori flessibili;

Visto il decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2005, n. 0374/Pres. con il quale e' stato approvato il Regolamento di esecuzione dell'Art. 4, comma 20, della legge regionale 18 luglio 2005. n. 15, concernente interventi a favore delle agenzie sociali per l'abitazione e interventi a favore dell'ACLI di Trieste;

Rilevata la necessita' di modifiche sostanziali del regolamento sopra menzionato finalizzate alla soluzione di aspetti problematici emersi in fase di applicazione del medesimo;

Ritenuto quindi di approvare un nuovo regolamento di esecuzione dell'Art. 4, comma 20, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15, che sostituisce ed abroga il succitato vigente regolamento;

Visto l'Art. 42 dello Statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1488 dd. 30 giugno 2006;

Decreta:

E' approvato il nuovo Regolamento di esecuzione dell'Art. 4, comma 20, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15, concernente interventi a favore delle agenzie sociali per l'abitazione per l'inserimento abitativo dei lavoratori flessibili di cui all'allegato n. 1, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 20 luglio 2006

ILLY

Regolamento di esecuzione dell'Art. 4, comma 20, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15, concernente interventi a favore delle agenzie sociali per l'abitazione per l'inserimento abitativo dei lavoratori flessibili.

Art. 1.

Oggetto e finalita'

  1. Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi straordinari regionali previsti dall'Art. 4, comma 19, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15, (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'Art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) per sostenere i progetti realizzati, ai sensi degli articoli 17 e 18 della medesima legge regionale n. 15/2005, dalle Agenzie sociali per l'abitazione per l'inserimento abitativo dei lavoratori flessibili.

  2. I progetti ammissibili ai benefici previsti dall'Art. 4, commi da 17 a 19, della legge regionale n. 15/2005 sono finalizzati:

    1. all'erogazione di servizi per l'accesso al mercato della locazione ivi compresa l'attivita' di consulenza immobiliare, di mediazione, nonche' di coordinamento e di divulgazione dei servizi sul territorio regionale;

    2. alla gestione di fondi di rotazione per la concessione di microprestiti non onerosi necessari ad ammortizzare i costi previsti nel contratto di locazione e derivanti dalla stipula del medesimo.

  3. I contributi di cui al comma 1 si configurano quali interventi straordinari nell'ambito delle finalita' previste dall'Art. 20 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (legge finanziaria 2005).

    Art. 2.

    Requisiti degli operatori

  4. I contributi straordinari di cui all'Art. 1 sono destinati a favore delle Agenzie sociali per l'abitazione, con sede legale nella Regione Friuli-Venezia Giulia, operanti sul territorio di una delle quattro province, ed aventi in essere convenzioni stipulate con enti pubblici, la cui finalita' sia quella di gestire progetti di housing sociale quali:

    1. la gestione di fondi di rotazione per concedere microprestiti non onerosi volti ad agevolare l'accesso alla locazione;

    2. l'orientamento e la consulenza immobiliare;

    3. l'accompagnamento all'abitare anche mediante la mediazione sociale;

    4. la gestione di' immobili a favore di soggetti vulnerabili a rischio di emarginazione sociale o in difficolta' anche temporanea.

  5. Per l'espletamento delle attivita' di cui all'Art. 1 l'agenzia sociale per l'abitazione si serve del lavoro di propri collaboratori nonche', eventualmente, di personale volontario e di enti no-profit del terzo settore, ivi comprese cooperative sociali, e garantisce l'idoneita' professionale degli operatori addetti alle attivita' medesime.

    Art. 3.

    Requisiti dei beneficiari

  6. I beneficiari dei servizi e dei microprestiti gestiti ed erogati dalle agenzie sociali per l'abitazione nell'ambito dei progetti di cui all'Art. 1, comma 2, sono i lavoratori flessibili aventi cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i lavoratori...

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