Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per il 2006).
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 9 agosto 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge:
Art. 1. Inserimento del capo IX-bis nel titolo II della legge regionale n.
70/2005
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Nel titolo II della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (legge finanziaria per l'anno 2006), e' inserito il seguente:
´Capo IX-bis Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)ª.
Art. 2.
Inserimento dell'Art. 26-bis nella legge regionale n. 70/2005
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Dopo il capo IX-bis della legge regionale n. 70/2005 e' inserito il seguente:
´Art. 26-bis (Modifiche all'Art. 21 della legge regionale n. 32/2002). - 1. Dopo la lettera d-bis) del comma 2 dell'Art. 21 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), e' inserita la seguente lettera:
´d-ter) interviene finanziariamente al fine di assicurare la continuita' delle erogazioni ai lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria.ª.
Art. 3.
Inserimento dell'Art. 41-bis nella legge regionale n. 70/2005
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Dopo l'Art. 41 della legge regionale n. 70/2005 e' inserito il seguente:
´Art. 41-bis (Interventi per il completamento dei processi di riorganizzazione e di innovazione organizzativa della struttura operativa e della dirigenza regionale). - 1. Al fine di sostenere i processi di riorganizzazione della struttura operativa e della dirigenza regionale avviati ai sensi della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 ´Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personaleª), e di valorizzare il personale nel quadro del nuovo assetto istituzionale, a decorrere dal 2006 le risorse previste dall'Art. 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) 23 dicembre 1999 (C.C.N.L. per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 relativo all'area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali) sono incrementate di euro 300.000,00, comprensivi degli oneri riflessi.
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Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1 sono apportate le seguenti variazioni per competenza al bilancio di previsione 2006 ed al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2006-2008: Anno 2006
In diminuzione:
UPB 741 ´Fondi - spese correntiª, euro 300.000,00.
In aumento:
UPB 711 ´Funzionamento della struttura regionale - spese correntiª, euro 300.000,00.
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Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.ª.
Art...
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