Ordinanza emessa il 7 aprile 2006 dalla Corte di appello di Bologna nel procedimento penale a carico di Silvestroni Sergio Processo penale - Appello - Modifiche normative - Impugnazione della parte civile - Possibilita' di impugnare con appello - Preclusione - Violazione del principio di uguaglianza - Contrasto con il principio di parita' tra le...

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Pronunciando sulle questioni di legittimita' costituzionale degli articoli artt. 593, commi 1 e 2, e 576 c.p.p., come modificati dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, nonche' dell'articolo 10 della legge stessa, sollevate dal procuratore generale e dalla parte civile, nel procedimento di impugnazione promosso con atto di appello dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forli' e con atto di appello della parte civile costituita - Bertaccini Gilberto - avverso la sentenza del Tribunale di Forli' in data 11 novembre 2003 con la quale Silvestroni Sergio e' stato assolto dalla imputazione di lesioni personali colpose - in danno di Bertaccini Gilberto, per sinistro stradale verificatosi in provincia di Forli' in data 18 agosto 2000 - per insussistenza del fatto;

Rileva:

viene dedotto che la nuova disciplina dell'appello avverso la sentenza penale di proscioglimento dell'imputato contrasterebbe con i principi costituzionali della eguaglianza dei cittadini davanti alla legge (art. 3 Cost.), della parita' delle parti nel processo (art. 111 Cost.), della obbligatorieta' dell'azione penale (art. 112 Cost.) e del diritto di azione e difesa in giudizio (art. 24 Cost.); e cio' sia con riguardo alla forte limitazione dell'appello del p.m. che con riguardo ai limiti dell'appello della parte civile;

La diversita' delle situazioni soggettive degli appellanti nel presente procedimento impone una riflessione altrettanto diversificata:

1) Con riferimento all'appello del p.m. deve rilevarsi che i dubbi di legittimita' costituzionale della nuova disciplina sono sostanzialmente omogenei rispetto a quelli che in altre precedenti occasioni - seppure con riguardo a diverse fattispecie processuali - la Corte costituzionale ha gia' esaminato e ritenuto non fondati. La Corte ha affermato che il dovere di iniziativa del p.m. (art. 112 Cost.) e' pienamente adempiuto con il promovimento dell'azione penale nel giudizio di primo grado e che l'esercizio del potere di impugnazione non e' invece obbligatorio, essendo anzi rinunciabile anche l'impugnazione proposta da altro organo; che il diritto della parti di avere posizione di parita' nel processo (art. 111 Cost.) si sviluppa nella sua piena ampiezza nel momento del dibattimento di primo grado e non comporta necessariamente la perfetta identita' tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato e del suo difensore, atteso che la...

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