Ordinanza emessa il 21 marzo 2006 dal tribunale di Perugia nel procedimento penale a carico di Kokomani Hekuran Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione dell'applicazione di tale termi...

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del proc. pen. 10333/06 a carico di Kokomani Hekuran, nato in Albania il 9 giugno 1974;

Atteso che il predetto e' chiamato a rispondere con decreto di citazione diretta, emesso in data 20 maggio 2005, dei reati di cui agli artt. 582 c.p., 594 c.p., 612 c.p., commessi tra il 28 marzo 2000 e il 6 ottobre 2000;

Rilevato che, essendo stato il dibattimento aperto in data odierna, possono applicarsi, ex art. 10, comma 3, legge n. 251/2005, ove piu' favorevoli, i termini di prescrizione previsti dall'art. 157 c.p., come novellato dall'art. 6, legge n. 251/2005 cit.;

Considerato in particolare che nel caso di specie deve aversi riguardo al disposto del nuovo art. 157, comma 5 c.p., in forza del quale, allorche' per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni, che in caso di interruzione della prescrizione, puo' essere aumentato di un quarto, fino a tre anni e nove mesi;

Atteso che tale previsione deve essere riferita ai reati oggi di competenza del giudice di pace, per i quali in effetti ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n. 274/2000 puo' essere irrogata nei casi di cui al secondo comma, lettere a) seconda parte, b) e c), la sanzione della permanenza domiciliare o del lavoro sostitutivo, in alternativa, alla mera pena pecuniaria;

Rilevato che tutti i reati per cui e' processo, stante il tenore dell'imputazione, sono oggi di competenza del giudice di pace e che dunque, ai sensi dell'art. 2 c.p., essi sono soggetti al piu' favorevole trattamento sanzionatorio dettato dall'art. 52, d.lgs. n. 274 cit.;

Ritenuto a tale stregua che in relazione al tipo di sanzione per essi prevista risulta corrispondentemente applicabile anche il nuovo termine di prescrizione come sopra indicato; atteso peraltro che proprio sulla scorta di tale considerazione si appalesa rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, comma 5 c.p., come novellato dall'art. 6, legge n. 251/2005, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, senza tener conto dell'effettiva gravita' dei reati, ma anzi in contrasto con la pena edittale prevista, contempla irragionevolmente termini di prescrizione diversi, a seconda che per il reato siano o meno irrogabili, in alternativa alla pena pecuniaria, la permanenza domiciliare o il lavoro sostitutivo, osserva in particolare quanto segue.

Innanzi tutto deve ritenersi che il...

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