Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Dichiarazione di insindacabilita' delle opinioni espresse da un parlamentare - Ricorso della Corte di appello di Milano, seconda sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati - Conflitto non proposto dal giudice di primo gr...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 26 gennaio 2000, relativa alla insindacabilita' delle opinioni espresse dal deputato Umberto Bossi nei confronti di Ersilia Carbone, promosso con ricorso della Corte di appello di Milano, sezione seconda civile, notificato il 25 giugno 2003, depositato in cancelleria il 15 luglio 2003 ed iscritto al n. 27 del registro conflitti 2003.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2006 il giudice relatore Giuseppe Tesauro;

Udito l'avvocato Roberto Nania per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso del 24 aprile - 7 maggio 2002, pervenuto alla cancelleria della Corte il successivo 9 maggio, la Corte di appello di Milano, sezione seconda civile, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata dall'Assemblea, in conformita' alla proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere (doc. IV-quater, n. 102), nella seduta del 26 gennaio 2000, secondo la quale le dichiarazioni del deputato Umberto Bossi, oggetto del procedimento civile per risarcimento danni promosso da Ersilia Carbone, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

    1.1. - La ricorrente riferisce di essere investita dell'appello proposto dal deputato Umberto Bossi avverso la sentenza con cui il Tribunale di Milano lo ha condannato al risarcimento dei danni cagionati all'onore della giornalista Ersilia Carbone, con frasi pronunciate il 16 settembre 1996 durante una conferenza stampa presso la sede della Lega Nord di Milano.

    L'appellante ha dedotto, tra l'altro, che il giudice di primo grado, cui la deliberazione di insindacabilita' della Camera dei deputati era stata ritualmente comunicata, avrebbe dovuto uniformarvisi, salva la possibilita' di esperire il conflitto di attribuzione davanti a questa Corte.

    Cio' premesso, la Corte di appello di Milano assume che nella specie difettino i presupposti di applicabilita' dell'art. 68, comma primo, della Costituzione e che, pertanto, la Camera dei deputati, con la deliberazione impugnata, abbia illegittimamente interferito nelle attribuzioni dell'autorita' giudiziaria.

    In particolare, non sussisterebbe quel collegamento con l'attivita' parlamentare indicato da questa Corte, anche nelle sentenze n. 51 e n. 52 del 2002, quale condizione necessaria ai fini dell'operativita' della guarentigia dell'insindacabilita' rispetto ad opinioni manifestate extra moenia.

    Invero, le affermazioni del deputato Bossi, descritte nella relazione del consulente tecnico d'ufficio e riportate nella relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, rese nel corso di una conferenza stampa presso la sede della Lega Nord di Milano, esulerebbero completamente dall'esercizio della funzione parlamentare, consistendo in invettive personali e contestazioni specifiche in ordine alla professionalita' della giornalista.

    1.2. - La ricorrente chiede, dunque, alla Corte di dichiarare che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali pende l'anzidetto giudizio civile di risarcimento danni concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e, conseguentemente, di annullare la deliberazione in tal senso adottata dall'Assemblea.

  2. - Il conflitto e' stato giudicato ammissibile con ordinanza n. 194 del 2003.

    A cura della Corte di appello di Milano, la predetta ordinanza e' stata notificata alla Camera dei deputati, unitamente al ricorso introduttivo, in data 25 giugno 2003; gli atti sono stati inviati a mezzo del servizio postale, pervenendo nella cancelleria di questa Corte il 15 luglio 2003.

  3. - Con atto depositato il 15 luglio 2003 si e' costituita in...

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