Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Straniero - Espulsione amministrativa - Straniero sottoposto a procedimento penale - Rilascio del nulla osta dell'autorita' giudiziaria che procede - Divieto, nell'ipotesi di giudizio per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per i delitti previsti dall'art. 407, c...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 3-sexies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), in relazione all'art. 13, comma 3, dello stesso decreto legislativo, promosso con ordinanza del 1° aprile 2004 dal Tribunale di Alessandria, sul ricorso proposto da Q. E. contro il Prefetto di Alessandria, iscritta al n. 648 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, 1ª serie speciale, dell'anno 2004;

Udito nella Camera di consiglio del 27 settembre 2006 il giudice relatore Giovanni Maria Flick;

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Alessandria ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 13, comma 3-sexies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), il quale prevede che l'autorita' giudiziaria non possa concedere il nulla osta all'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale per uno o piu' dei delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonche' dall'art. 12 dello stesso testo unico;

che il rimettente riferisce di essere investito del giudizio di opposizione promosso da un cittadino albanese - trattenutosi in condizioni di clandestinita' sul territorio dello Stato dopo la scadenza del permesso di soggiorno, non avendo ottenuto il rinnovo del medesimo - avverso il decreto di espulsione, con contestuale ordine di lasciare il predetto territorio, emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Alessandria, nonche' il conseguente "provvedimento di notifica dello stesso" adottato dal...

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