Ordinanza emessa il 19 maggio 2006 dal tribunale di Padova nel procedimento penale a carico di Deda Shpresin ed altri Reati e pene - Sequestro di persona a scopo di estorsione - Trattamento sanzionatorio - Pena minima di 25 anni di reclusione in difetto di circostanza attenuante speciale per i fatti di minore entita' o gravita' - Eccessiva affli...

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Il Tribunale, sulla questione di legittimita' costituzionale sollevata a conclusione dell'istruttoria dibattimentale in relazione all'art. 630 c.p. per violazione degli artt. 27 e 3 della Costituzione dalla difesa di Dedej Gentiam con memoria depositata il 12 aprile 2006;

Sentiti il p.m., il difensore del Dedej e quelli dei coimputati Deda Shpresin, Morina Luan, all'esito della discussione e riunito in camera di consiglio;

espone in fatto:

il giorno 8 agosto 2003, Charfi Miled veniva accampagnato in auto dall'amica Tristano Marilena al bar Bicocca di Noventa Padovana (Pordenone) e li' rimaneva in attesa della Tristano e di un altro amico, mentre costoro si allontanavano per procurare della cocaina. Era stato Charfi Miled a prendere contatti a tale scopo con un ragazzo di nazionalita' albanese, che pero' non voleva personalmente incontrare perche' questi avanzava da lui del danaro. Mentre si trovava nel pubblico esercizio, Charfi era stato individuato proprio da tale giovane (identificato in Morina Luan), che era nel frattempo sopraggiunto a bordo di uno scooter. Poi erano arrivati altri due individui di nazionalita' albanese richiamati dal primo (K. J. e Dedej Gentiam) che avevano trascinato fuori dall'esercizio Charfi Miled, nonostante egli avesse tentato di nascondersi nel bagno. Lo avevano malmenato e caricato a forza in un'auto a bordo della quale si trovava Deda Shpresin. Poi l'avevano portato via anche sotto la minaccia di un coltello. Gli era stato insistentemente richiesto di pagare il danaro dovuto; gli era stata sottratta una somma di danaro che aveva con se'; gli era stata ingiunto di pagare entro breve termine quanto richiesto.

Intorno alle 7.45 del giorno seguente - 9 agosto - a seguito della segnalazione di un cittadino, Charfi era stato trovato in un casolare diroccato di Cadoneghe e soccorso dai Carabinieri. Presentava gli arti legati con della corda, era imbavagliato con nastro adesivo ed aveva dichiarato di essere stato tenuto segregato dal giorno precedente sotto la minaccia di armi.

I militari si erano adoperati per arrestare i sequestratori sopraggiunti in loco: l'operazione aveva avuto esito solo per il minorenne K. J., mentre un secondo complice (riconosciuto dai militari per Morina Luan) era riuscito a darsi alla fuga nonostante l'esplosione di colpi a scopo intimidatorio da parte dei Carabinieri.

Dedej Gentiam e' stato riconosciuto come l'individuo piu' corpulento, che aveva trascinato fuori dal bar Bicocca e percosso Charfi. Egli stesso ha ammesso di essere sopraggiunto nel suddetto locale pubblico perche' chiamato da K. J.

Anche la presenza del Deda Shpresin a bordo dell'auto che aveva prelevato Charfi presso il bar di Noventa Padovana e' stata accertata: sul punto sono state ritenute utilizzabili le dichiarazioni rese a carico di tale imputato da Charfi nel corso di incidente probatorio (atto dichiarato invece inutilizzabile nei confronti degli altri coimputati), e lo stesso Deda ha ammesso di essere stato presente a bordo dell'auto con cui Charfi era stato portato via.

Il sequestro di Charfi Miled era stato motivato dal proposito di esercitare su di lui pressioni affinche' si attivasse presso connazionali per procurarsi la consistente somma di danaro necessaria a pagare il corrispettivo (per migliaia di euro) di sostanza stupefacente precedentemente ricevuta. Ed infatti, come riscontrato dalle telefonate che casualmente avevano formato oggetto di ascolto e registrazione nell'ambito di una diversa indagine, durante il tempo nel quale Charfi era stato trattenuto - sia fisicamente che sotto minaccia di armi - presso il casolare abbandonato, gli era stato consentito - anzi prescritto - l'uso del telefono cellulare (ma vietato di esprimersi in arabo) per cercare i contatti necessari a conseguire il danaro che gli veniva richiesto.

Nell'azione perpetrata in danno dello Charfi consistita nella privazione della liberta' personale protratta per un lasso di tempo apprezzabile ed allo scopo di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione (liberazione ovviamente alternativa alla morte minacciata qualora non avesse procurato la somma richiesta) si configurano gli elementi costitutivi tipici del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione previsto dall'art. 630 c.p., punibile - nella sua forma "base" - con la pena della reclusione da 25 a 30 anni.

In punto di rilevanza, questo Tribunale ritiene di avere dato adeguato...

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