Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico con rapporto di lavoro esclusivo di direttore della U.O.C. radiologia dell'Ospedale Unico di Rete di San Daniele del Friuli - disciplina radiodiagnostica - area della medicina diagnostica e dei servizi.

In attuazione della deliberazione n. 434 dell'11 ottobre 2006, esecutiva ai sensi di legge, e' bandito avviso pubblico per il conferimento dell'incarico con rapporto di lavoro esclusivo di direttore della U.O.C. radiologia dell'Ospedale Unico di Rete di San Daniele del Friuli - disciplina radiodiagnostica - area della medicina diagnostica e dei servizi.

L'incarico e' disciplinato da contratto di diritto privato, ha durata quinquennale e potra' essere rinnovato. L'assegnazione dell'incarico non modifica le modalita' di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di eta'. In tale caso la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite.

Le amministrazioni pubbliche garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (art. 7, primo comma, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Art. 1.

Requisiti generali richiesti per l'ammissione

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti di ammissione elencati nel presente articolo e nel successivo art. 2:

1) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea e fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

2) idoneita' fisica al regolare svolgimento del servizio. L'accertamento dell'idoneita' fisica al servizio e' effettuato a cura della Azienda prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente di pubbliche amministrazione e di istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, e' dispensato dalla visita medica;

3) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

4) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.

Art. 2.

Requisiti specifici di ammissione a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

b) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza dell'avviso;

c) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di radiodiagnostica o in discipline equipollenti, e specializzazione nella disciplina di radiodiagnostica o in una disciplina equipollente;

d) curriculum professionale concernente le attivita' professionali, di studio, direzionali-organizzative, in cui sia documentata una specifica attivita' professionale;

Si prescinde dal requisito della specifica attivita' professionale fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997;

e) attestato di formazione manageriale.

Il candidato cui sara' conferito l'incarico di Direttore della struttura complessa avra' l'obbligo di acquisire l'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 entro un anno dall'inizio dell'incarico in attuazione di quanto previsto dall'art. 165, comma 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 502 cosi' come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo n. 229/1999. Il mancato superamento del primo corso attivato dalla regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dell'incarico stesso.

L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, l'anzianita' di servizio deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie.

E' valutato il servizio non di ruolo a titoli di incarico, di supplenza o in qualita' di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 23 marzo 2000, n. 184, e' valutabile nell'ambito del requisito di anzianita' di servizio di sette anni richiesto ai medici in possesso di specializzazione, il servizio prestato in regime convenzionale a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della sanita' in base ad accordi nazionali.

Il servizio e' valutato con riferimento all'orario settimanale svolto, rapportato a quello dei medici dipendenti delle aziende sanitarie. I certificati di servizio, rilasciati dall'organo competente, devono contenere l'indicazione dell'orario di attivita' settimanale.

Per la specializzazione si fa riferimento alle tabelle relative alle discipline equipollenti di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, e successive modificazioni; il servizio e' valutabile per la disciplina oggetto del rapporto convenzionale con riferimento alla specializzazione in possesso.

Il triennio di formazione di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nelle singole discipline. A tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni singola disciplina.

Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle rispettive tabelle stabilite con decreto del Ministro della sanita'.

Le specializzazioni in medicina e chirurgia, non ricomprese negli elenchi formati ed aggiornati ai sensi dell'art. 1, comma 2, e art. 8, comma 1, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sono prese in considerazione solo se il relativo corso di formazione e' iniziato prima dell'anno accademico 1992/1993, salvo le specializzazioni inserite nei predetti elenchi dopo il predetto anno accademico.

Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonche' le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attivita'.

Art. 3.

Esclusioni

La mancanza dei requisiti richiesti costituisce motivo di esclusione dalla selezione. L'accertamento dei requisiti di ammissione e' effettuato dalla commissione di cui al comma 2, dell'art. 15-ter del decreto legislativo n. 229/1999. L'eventuale esclusione dalla selezione sara' comunicata agli interessati nei modi e nei termini di legge.

Art. 4.

Tutela della privacy

Al fine di dar corso alla selezione sono richiesti ai candidati dati anagrafici e di stato personale, nonche' quelli relativi al curriculum scolastico e professionale.

Tali dati sono finalizzati a valutare in via preliminare l'idoneita' all'incarico proposto, per poter dar corso al successivo colloquio finalizzato alla valutazione delle capacita' professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate come meglio e piu' specificatamente precisato nel successivo art. 11.

I dati personali dei candidati, nell'ambito delle finalita' selettive sopra esposte, saranno trasmessi alle commissioni di esperti, al Direttore generale dell'Azienda e al servizio del personale coinvolti nel procedimento di selezione ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro.

I trattamenti dei dati saranno effettuati anche con l'ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati e comunque mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

L'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 stabilisce i diritti dei candidati in materia di tutela rispetto al trattamento dei dati personali.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilita', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000:

1) la data, il luogo di nascita e la residenza attuale;

2) il possesso della...

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