Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria l'8 settembre 2006 (della Regione Siciliana) Bilancio e contabilita' pubblica - Richiesta della Regione Siciliana al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Presidenza del Consiglio dei ministri di provvedere ad impartire le opportune disposizioni e di adottare i provvedimenti neces...

Ricorso della Regione Siciliana, in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli avvocati Michele Arcadipane e Giovanni Carapezza Figlia, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione Siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della giunta regionale n. 314 del 3 agosto 2006 (allegato n 1);

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto tra la Regione Siciliana e lo Stato per effetto del comportamento omissivo tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - che sostanzialmente denega l'attribuzione alla Regione Siciliana del gettito di diverse imposte, il cui presupposto si verifica nel territorio regionale ma il cui ammontare e' versato da soggetti passivi o sostituti con domicilio fiscale fuori da tale territorio - evidenziatosi con il silenzio mantenuto sulle specifiche istanze formulate dalla Regione Siciliana - Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento finanze e credito, con note prot. nn. 4792, 4793, 4794 e 4796 del 6 aprile 2006 (allegati nn. 2, 3, 4 e 5), rispettivamente integrate con note prot. nn. 8377, 8370, 8361 e 8367 del 15 giugno 2006 (allegati nn. 6, 7, 8 e 9).

F a t t o

Con note prot. nn. 4792, 4793, 4794 e 4796 del 6 aprile 2006, trasmesse a mezzo raccomandate con avviso di ricevimento spedite l'11 aprile 2006, la Regione Siciliana - Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento finanze e credito - richiamando le pronunce di codesta ecc.ma Corte nn. 138/1999 e 66/2001 e, in particolare, la sentenza n. 306/2004, ed assegnando un termine di trenta giorni per il riscontro - avanzava al Ministero dell'economia e delle finanze, oltreche' alla Presidenza del Consiglio dei ministri, formale richiesta a provvedere a voler impartire le opportune disposizioni e adottare i provvedimenti necessari al fine di consentire l'acquisizione al bilancio regionale del gettito, rispettivamente:

A) dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 ("Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi") versata e dovuta dagli assicuratori che hanno il domicilio fiscale o la rappresentanza fuori dal territorio regionale nell'ipotesi in cui i premi riscossi siano relativi a polizze assicurative rilasciate per fattispecie contrattuali assicurative (non solo R.C.A.) maturate nell'ambito regionale;

B) dell'imposta sul valore aggiunto versata dai depositi periferici di vendita dei generi di monopolio ubicati in Sicilia, e, piu' in generale, del gettito di tale imposta sulle operazioni imponibili il cui presupposto si realizzi in Sicilia;

C) dell'imposta sugli interessi, premi ed altri frutti e proventi che, a termine dell'art. 26, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e' applicata nei confronti dei titolari di conti correnti o di deposito, con ritenuta da parte dell'Ente poste italiane e dagli istituti di credito che hanno il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale, nell'ipotesi in cui le ritenute eseguite dai sostituti di imposta siano relative a interessi e altri proventi corrisposti a depositanti e correntisti di uffici postali e dipendenze bancarie operanti nella regione;

D) delle ritenute d'acconto operate dalle Amministrazioni dello Stato o da altri Enti pubblici, con sede centrale fuori dal territorio regionale, su stipendi ed altri emolumenti corrisposti in favore di dipendenti o altri soggetti che abbiano espletato stabilmente la propria attivita' lavorativa nel territorio della regione.

Con successive note prot. nn. 8377, 8370, 8361 e 8367 del 15 giugno 2006, anch'esse trasmesse a mezzo raccomandate con avviso di ricevimento spedite il 16 giugno 2006, nel reiterare le predette richieste e sollecitarne l'evasione, veniva precisato che il termine a provvedere doveva intendersi di novanta giorni dalla data di ricezione delle originarie istanze, in ossequio e ai sensi del disposto dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'assoluto silenzio mantenuto in ordine a tutte le istanze regionali, sino ad oggi completamente prive di alcun cenno di riscontro da parte di qualsivoglia ufficio statale in indirizzo, sicuramente evidenzia un comportamento lesivo delle attribuzioni della Regione Siciliana e dell'autonomia finanziaria della stessa, e viene censurato per le seguenti ragioni di

D i r i t t o

Violazione degli articoli 36 e 37 dello Statuto siciliano e delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui al d.P.R. 26 luglio 1965. n. 1074.

Il comportamento omissivo, evidenziatosi, platealmente, con l'assoluto silenzio tenuto su tutte le specifiche richieste regionali - a nessuna delle quali, e in nessuna forma, e' stato dato riscontro, neppure interlocutorio - non riconoscendo, invero, indebitamente ed illegittimamente, entrate tributarie spettanti alla regione, determina una compressione delle risorse alla stessa spettanti ai sensi della normativa richiamata che costituisce, nella fattispecie, parametro di costituzionalita'.

Va, infatti, rilevato, che l'impianto statutario, e l'attuazione che alle relative disposizioni e' stata data, determina l'attribuzione alla Regione Siciliana di tutti i tributi erariali, in qualsiasi modo denominati - e con le sole eccezioni sancite dal secondo comma dell'articolo 36 dello statuto, nonche', ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime - il cui presupposto d'imposta si sia verificato nell'ambito della stessa regione.

Codesta ecc.ma Corte ha, in proposito, osservato (sentenza n. 138 del 1999), che "l'art. 2 delle norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965 (l'art. 36 dello statuto tace in proposito), che sancisce la spettanza alla Regione delle entrate tributarie erariali "riscosse nell'ambito" del territorio regionale, non va inteso nel senso che sia sempre decisivo il luogo fisico in cui avviene l'operazione contabile della riscossione. Esso tende infatti ad assicurare alla regione il gettito derivante dalla "capacita' fiscale" che si manifesta nel territorio della regione stessa, quindi dai rapporti tributari che hanno in tale territorio il loro radicamento, vuoi in ragione della residenza fiscale del soggetto produttore del reddito colpito (come nelle imposte sui redditi), vuoi in ragione della collocazione nell'ambito territoriale regionale del fatto cui si collega il sorgere dell'obbligazione tributaria. Lo conferma testualmente l'art. 4 delle stesse norme di attuazione, il quale precisa che nelle entrate spettanti alla regione "sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione"; e lo conferma altresi' la previsione, nell'art. 37 dello statuto e nell'art. 7 delle norme di attuazione in materia finanziaria, di meccanismi di riparto dei redditi assoggettati a imposizione nel caso di imprese operanti sia nel territorio siciliano, sia in altri territorio".

E, richiamandosi a tale sistema di finanziamento costituzionalmente garantito, con la sentenza n. 306 del 2004, codesta ecc.ma Corte, nel negare espressamente ogni fondamento alla...

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