Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti. Giudizio per conflitto di attribuzione fra Enti - Funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone - Regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, concernente i rischi di frane e valanghe - Applicabilita' alle Province autonome di Trento e di Bol...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi per conflitto di attribuzione sorti a seguito del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5 dicembre 2003, n. 392 (Regolamento concernente modifica dell'art. 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinati al trasporto di persone), promossi con ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano, notificati il 16 e il 17 aprile 2004, depositati in cancelleria il 22 e il 26 aprile 2004 ed iscritti ai nn. 5 e 6 del registro conflitti 2004.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 2006 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento, Rolando Riz e Salvatore Alberto Romano per la Provincia autonoma di Bolzano e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - La Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 16 aprile 2004 e depositato il successivo 22 aprile 2004, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003, n. 392 (Regolamento concernente modifica dell'art. 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 2004, chiedendo a questa Corte di dichiarare che "non spetta allo Stato di dettare, in materia di regolamentazione tecnica ed esercizio degli impianti a fune, norme regolamentari operanti anche nella Provincia di Trento o comunque vincolanti la Provincia autonoma", e conseguentemente di annullare il citato decreto "nella parte in cui pretende di applicarsi alla Provincia autonoma di Trento".

    La ricorrente lamenta la violazione dell'art. 8, numero 18), e dell'art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e delle relative norme d'attuazione; dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento); dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, nel combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e, infine, del principio di certezza normativa.

    La Provincia sostiene di essere titolare di competenza legislativa primaria in materia di "comunicazioni e trasporti di interesse provinciale", ai sensi dell'art. 8, numero 18), dello statuto speciale, nonche' delle corrispondenti potesta' amministrative, in base all'art. 16, comma primo, dello statuto e alle relative norme di attuazione (tra le quali, in particolare, il d.P.R. 19 dicembre 1987, n. 527, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale"). Il richiamato art. 8 precisa che nella competenza provinciale e' compresa "la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti a fune", cosicche' rientrerebbero nella competenza provinciale anche le attribuzioni relative alla sicurezza degli impianti di comunicazione e trasporto, compresi, dunque, gli impianti di funivia, oggetto del regolamento impugnato.

    Nell'esercizio delle proprie competenze statutarie la Provincia di Trento ha dettato la disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci con la legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci). Tale normativa si riferisce anche all'idoneita' delle aree ed alle misure di difesa dal pericolo di valanghe, mediante una serie di analitiche disposizioni.

    In questo testo legislativo si prevede anche l'adozione di un regolamento da parte della Giunta provinciale per la determinazione, fra l'altro, dei "criteri per la valutazione preventiva delle situazioni di rischio", dei "criteri per l'individuazione, la progettazione e l'esecuzione delle misure strutturali e gestionali idonee per la messa in sicurezza di impianti e piste", delle "prescrizioni relative al collaudo e alla vigilanza sulle misure di difesa", delle "professionalita' e [...] esperienze richieste per la progettazione e il collaudo delle misure di difesa, nonche' per la gestione delle misure non aventi carattere strutturale".

    Tale regolamento, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51, agli artt. 31/1 ss. disciplina nel dettaglio le misure di sicurezza delle piste da sci e degli impianti a fune dal pericolo di valanghe, distinguendo tra gli "interventi di carattere strutturale" (necessari per gli impianti a fune) e le "misure gestionali" (che possono accompagnare gli interventi strutturali).

    In questa materia e' ora intervenuto l'impugnato d.m. n. 392 del 2003, composto di un solo articolo con un unico comma, che sostituisce l'art. 7, comma 6, del d.m. 4 agosto 1998, n. 400 (Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone). Quest'ultimo decreto emanato - ai sensi dell'art. 95 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), il quale attribuisce al Ministro dei trasporti il compito di emanare norme regolamentari relative alle modalita' di svolgimento dell'esercizio dei servizi pubblici di trasporto, alle caratteristiche generali delle linee e degli impianti e alle caratteristiche tecniche e funzionali cui deve corrispondere il materiale mobile - come si evince dalla stessa sua intitolazione, contiene il regolamento generale per le funicolari aree e terrestri in servizio pubblico destinato al trasporto di persone.

    In particolare, l'art. 7 del d.m. n. 400, nella versione originaria, al comma 6, disponeva che "la zona di terreno che interessa la stabilita' delle opere e la sicurezza dell'esercizio" fosse "immune, per...

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