Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette, edilizia residenziale pubblica, viabilita', mobilita' e trasporti a fune.

Capo I
Disposizioni in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione
territoriale e paesaggistica ed aree naturali protette.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 72 del

15 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1. Modifiche all'Art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Norme per il governo del territorio

e successive modificazioni»

  1. Dopo il comma 7-bis 4 dell'Art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e' aggiunto il seguente comma:

    «7-ter. Decorso il termine di cui al comma 7-bis 3, nelle more dell'approvazione del primo PAT e PI:

    1. nelle sottozone classficate E1 dal vigente piano regolatore generale comunale sono ammessi esclusivamente gli interventi sui fabbricati esistenti di manutenzione ordinaria e straordinaria e di consolidamento, gli interventi diretti a dotare gli edifici dei servizi igienici e dei necessari impianti tecnologici nel rispetto delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli edifici, nonche' gli altri tipi di interventi previsti dal vigente strumento urbanistico comunale finalizzati alla tutela del patrimonio storico, ambientale e rurale ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24;

    2. nelle sottozone classficate E2 dal vigente piano regolatore generale comunale sono in ogni caso consentiti, per le costruzioni non oggetto di tutela da parte dello strumento urbanistico generale per le quali si confermano gli interventi in esso previsti, gli interventi di cui alla lettera d) dell'Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni, nonche' l'ampliamento di edifici residenziali, utilizzando l'eventuale parte rustica esistente e contigua fino ad un massimo di 800 mc compreso l'esistente;

    3. nelle sottozone classificate E3 dal vigente piano regolatore generale comunale sono in ogni caso consentiti, per le costruzioni non oggetto di tutela da parte dello strumento urbanistico generale per le quali si confermano gli interventi in esso previsti, gli interventi di cui alla lettera d) dell'Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni, nonche' l'ampliamento di edifici residenziali fino ad un massimo di 800 mc compreso l'esistente;

    4. nelle sottozone classificate E1, E2, E3 dal vigente piano regolatore generale comunale sono altresi' consentiti, nel rispetto delle previsioni e prescrizioni dello stesso, gli interventi edilizi, compresa la nuova edificazione, in funzione dell'attivita' agricola destinati a strutture agricolo-produttive con le modalita' di cui agli articoli 44 e 45;

    5. nelle sottozone classificate E4 - centri rurali - dal vigente piano regolatore generale comunale sono realizzabili gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale vigente;

    6. per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del vigente piano regolatore generale ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al decreto ministeriale 1° aprile 1968, n. 1404, e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedilcabili dagli strumenti urbanistici generali, sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) dell'Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, compresa la demolizione e la ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente, sempre che non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale o sul bene da tutelare;

    7. fermo restando quanto previsto dalla lettera a), nelle zone agricole dei territori montani di cui all'Art. 1 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 «Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani» sono consentiti interventi finalizzati al mutamento di destinazione d'uso residenziale nei limiti di 300 mc, a condizione che l'edificio sia dichiarato non piu' funzionale alle esigenze del fondo, sulla base di un'analisi agronomica redatta da un tecnico abilitato e certificata dall'ispettorato regionale dell'agricoltura, e che le eventuali opere necessarie per l'allacciamento alle reti tecnologiche e per l'accessibilita' viaria siano a carico del richiedente.».

    Art. 2. Modifiche all'Art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

    Norme per il governo del territorio

    e successive modificazioni

  2. Al comma 7-bis 2 dell'Art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 dopo le parole «finalizzate alla ristrutturazione, riconversione, cessazione, riattivazione e ampliamento di attivita' produttive esistenti» sono aggiunte le parole «nonche' alla trasposizione, a parita' di superficie di zona e per comprovate ragioni di tutela ambientale e della salute, di zone territoriali omogenee. Da carattere industriale e artigianale interessate da un'unica struttura aziendale».

    Art. 3. Disposizioni transitorie in materia di varianti al piano regolatore generale annullate a seguito di contenzioso

  3. In deroga al divieto previsto dal comma 1 e fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT) di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio» e comunque entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e' ammessa secondo le procedure di cui all'Art. 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, l'adozione di varianti al piano regolatore generale gia' approvate dalla Regione annullate in sede giurisdizionale o a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai soli fini di adeguare le varianti originarie al giudicato.

    Art. 4. Modifiche alla...

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