Istituzione del Consiglio dell'Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

Capo I
Il consiglio delle autonomie locali
(Pubblicata nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione

Piemonte n. 32 del 10 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. In applicazione degli articoli 88 e 89 dello Statuto, la presente legge disciplina il Consiglio delle autonomie locali (CAL), con sede presso il Consiglio regionale, quale organo di raccordo e consultazione permanente tra la Regione e il sistema delle autonomie locali.

  2. La presente legge modifica altresi' la legge regionale n. 34/1998 per quanto attiene alla composizione e alle competenze della conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, quale organismo di concertazione tra la Regione ed il sistema delle autonomie locali.

    Art. 2.

    Composizione

  3. Il CAL e' composto da:

    a) i presidenti delle province della Regione;

    b) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;

    c) 5 presidenti di comunita' montane;

    d) 2 presidenti di comunita' collinari;

    e) 13 rappresentanti di comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, di cui almeno 3 rappresentanti di comuni montani, o rappresentanti di consigli provinciali;

    f) 20 rappresentanti di comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, di cui 11 rappresentanti di comuni montani e 9 rappresentanti di comuni non montani;

    g) i presidenti regionali delle associazioni rappresentative degli enti locali: ANCI, ANPCI, Lega Autonomie Locali, UNCEM, UPP qualora non ricoprano una delle cariche di cui alle lettere a), b), c), d), e), f).

  4. I componenti di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f) sono eletti secondo le modalita' descritte all'Art. 4.

  5. Alle sedute del CAL partecipano senza diritto di voto il presidente della giunta regionale e il presidente del consiglio regionale, l'assessore regionale competente in materia di enti locali, gli assessori competenti nelle materie all'ordine del giorno della seduta e i presidenti delle commissioni consiliari interessate.

    Art. 3.

    La partecipazione delle autonomie funzionali

  6. Alle sedute del CAL partecipano, senza diritto di voto e su invito del suo Presidente, nei casi in cui siano all'esame del Consiglio stesso leggi e provvedimenti su materie di loro specifico interesse, i seguenti rappresentanti delle autonomie funzionali:

    a) un rappresentante designato da Unioncamere Piemonte;

    b) un rappresentante dell'Universita' degli studi di Torino;

    c) un rappresentante dell'Universita' degli studi Piemonte orientale;

    d) un rappresentante del Politecnico di Torino;

    e) un rappresentante dell'Universita' di scienze gastronomiche del Piemonte.

    Art. 4.

    Modalita' di elezione

  7. I componenti di cui all'Art. 2, comma 1, lettere c), d), e), f) sono eletti in collegio unico regionale sulla base di sezioni elettorali provinciali con sistema proporzionale su liste uniche regionali, una per ciascuna categoria. L'assegnazione dei seggi avviene con il sistema dei quozienti elettorali interi e dei piu' alti resti.

  8. Sono elettori i sindaci dei comuni del Piemonte, i consiglieri comunali e provinciali e i presidenti delle comunita' montane e collinari.

  9. Sono eleggibili i sindaci, gli assessori, i consiglieri comunali e provinciali e i presidenti delle comunita' montane e collinari.

  10. Le elezioni di cui al comma 1 si svolgono entro centoventi giorni dalle intervenute elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, su convocazione del presidente del consiglio regionale. L'atto di convocazione definisce le modalita' di svolgimento delle elezioni.

  11. In attuazione dell'Art. 13, comma 2, dello Statuto, ogni lista elettorale comprende, a pena di inammissibilita', candidati di entrambi i sessi nella percentuale minima di un terzo.

  12. Il consiglio regionale, con la deliberazione di cui all'Art. 5, comma 2, disciplina i casi in cui non sia oggettivamente possibile garantire il rispetto dei limiti previsti dal comma 5.

    Art. 5.

    Modalita' di svolgimento delle elezioni

  13. Ogni elettore esprime una sola preferenza.

  14. Con deliberazione del Consiglio...

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