Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'Art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980.

(Pubblicato nel 2 suppl. al Bollettino ufficiale della Regione

Piemonte n. 32 del 10 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. La presente legge definisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni in deroga alle distanze legali per la costruzione o l'ampliamento di manufatti, entro la fascia di rispetto delle linee e delle infrastrutture ferroviarie in concessione, ai sensi dell'Art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali e dell'Art. 96 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 di attuazione del decreto legislativo n. 112/1998.

    Art. 2.

    Autorizzazione

  2. Per le ferrovie in concessione la Regione Piemonte, attraverso la competente struttura regionale, rilascia le autorizzazioni in deroga alle distanze legali ai sensi dell'Art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).

  3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata previo parere tecnico-urbanistico del comune competente per territorio e previo parere della societa' concessionaria, acquisito il nulla-osta da parte del competente Ministero ai fini della sicurezza dell'esercizio del trasporto.

  4. La realizzazione degli interventi e' comunque subordinata al rilascio del titolo abilitativo edilizio da parte del comune.

  5. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta degli atti di cui al comma 2, il responsabile della struttura regionale competente indice una conferenza di servizi, ai sensi dell'Art. 20, comma 2, della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

    Art. 3.

    Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

  6. Il rilascio dell'autorizzazione in deroga e' subordinato ai seguenti criteri generali:

    1. mantenimento della sicurezza della ferrovia;

    2. conservazione della ferrovia;

    3. natura dei terreni;

    4. possibilita' di ampliamento e raddoppio della ferrovia, da valutare in vista di future esigenze di esercizio, qualora previsti negli atti di programmazione regionale;

    5. possibilita' di eseguire opere sostitutive di passaggi a livello;

    6. possibilita' di apportare migliorie in genere all'infrastruttura ferroviaria ed ai suoi annessi;

    7. possibilita' di...

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