Ordinanza emessa il 24 marzo 2006 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di Italiano Antonino Ambiente - Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento di rifiuti - Esclusione dell'obbligo di iscrizione per l'imprenditore che a titolo professionale trasporti rifiuti non pericolosi per conto proprio - Conseguent...

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto per Italiano Antonino, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 20 maggio 1961, avverso la ordinanza resa il 4 luglio 2005 dal tribunale di Messina, sezione del riesame.

Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere Pierluigi Onorato;

Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Guglielmo Passacantando, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Udito il difensore dell'indagato, avv. Giuseppe Lo Presti, che ha insistito nel ricorso;

O s s e r v a

Svolgimento del processo

  1. - Con ordinanza del 4 luglio 2005 il tribunale di Messina, in sede di riesame, ha confermato il sequestro preventivo di un autocarro Fiat Iveco, trg. ME573983, disposto in data 10 giugno 2005 dal g.i.p. del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto a carico del proprietario Antonino Italiano, che il 24 maggio dello stesso anno era stato fermato alla guida dell'automezzo mentre trasportava "materiale di risulta proveniente da lavori dell'edilizia".

    Il g.i.p. aveva ravvisato il fumus del reato di cui all'art. 51, d.lgs. n. 22/1997 a carico del guidatore, per trasporto di rifiuti senza le prescritte autorizzazioni. In particolare, aveva osservato che il trasporto di rifiuti verso una discarica abusiva rientra nell'ampio concetto di gestione della discarica, ed e' pertanto punito ai sensi del terzo comma dell'art. 51; e che - comunque - essendo l'Italiano un imprenditore edile, era ravvisabile la contravvenzione di cui al secondo comma dell'art. 51 per abusiva attivita' di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.

    Nel confermare la misura il tribunale del riesame ha rilevato che il trasporto di rifiuti, quale possibile fase dell'attivita' di gestione, da chiunque posto in essere, deve essere autorizzato dall'autorita' competente; e che il concetto di gestione di discarica deve essere inteso in senso ampio, comprensivo di qualsiasi contributo attivo o passivo diretto a realizzare o mantenere la discarica stessa.

    Indubitabile era poi il periculum in mora, giacche' la libera disponibilita' dell'automezzo da parte di un imprenditore edile - quale pacificamente era l'Italiano - che produce abitualmente rifiuti poteva agevolare la commissione di altri reati della stessa specie.

  2. - Il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi per violazione di legge penale e per manifesta illogicita' di motivazione.

    Col primo denuncia violazione dell'art. 51, comma 1, in relazione all'art. 30, comma 4, del d.lgs. n. n. 22/1997, giacche' quest'ultima norma assoggetta all'obbligo d'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento solo quegli imprenditori che svolgono attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi o di rifiuti pericolosi. Per conseguenza non era obbligato all'iscrizione l'Italiano che trasportava rifiuti propri non pericolosi.

    Col secondo motivo il difensore denuncia violazione dei commi 2 e 3 dell'art. 51 predetto. Infatti, da una parte non era stato minimamente provato che l'autocarro sequestrato stava trasportando i rifiuti in una discarica abusiva (comma 3); dall'altra parte non era ravvisabile la contravvenzione di abbandono di rifiuti prevista a carico di enti o imprenditori dal comma 2, giacche' l'italiano stava agendo quale privato e non quali titolare d'impresa, essendo stato dimostrato che il suo autocarro stava trasportando rifiuti speciali provenienti dal muro di una sua abitazione.

    Col terzo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 12 e 15 d.lgs. n. 22/1997. Confuta l'argomento del giudice del riesame, secondo cui ai sensi delle norme predette un regolare impianto di discarica non avrebbe potuto ricevere i rifiuti trasportati dall'indagato senza il prescritto formulario d'identificazione.

    Aggiunge che il formulario non e' obbligatorio per il trasporto di rifiuti non eccedenti i trenta chilogrammi o i trenta litri al giorno; e che, nel caso di specie, non era stato provato il superamento di tale soglia.

    Motivi della decisione

  3. - Dalla lettura del decreto dispositivo del sequestro preventivo e dalla impugnata ordinanza del tribunale del riesame, risulta in linea di fatto che l'autocarro sequestrato trasportava rifiuti speciali provenienti da attivita' di demolizione edilizia, ma non risulta che tali rifiuti fossero sicuramente destinati a una discarica.

    In linea di diritto, inoltre, l'attivita' di trasporto e deposito di rifiuti in una discarica da parte di terzi estranei alla titolarita' della discarica stessa configurerebbe solo un'operazione di smaltimento (compresa nella categoria D1 dell'Allegato B) del d.lgs. n. 22/1997), e non gia' una operazione di gestione della discarica, che invece e' stata ipotizzata in via alternativa da entrambi i giudici di merito.

    Sotto entrambi i profili, quindi, non puo' configurarsi il fumus del reato di cui all'art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 22/1997 ma solo quello del reato di cui all'art. 51, comma 1, dello stesso decreto, per trasporto di rifiuti da parte di soggetto non abilitato, che e' del resto il reato che il g.i.p. aveva ravvisato, sia pure in via subordinata, nella sua ordinanza del 10 giugno 2005.

    Neppure puo' configurarsi il fumus del reato di cui al secondo comma del medesimo art. 51...

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