Ordinanza emessa il 6 marzo 2006 dal giudice di pace di Trento sul ricorso proposto da Dali Hachmi Ben Mohamed contro Questura di Trento Straniero - Ingresso e permanenza nel territorio dello Stato - Divieto di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, in caso di condanna, anche a seguito dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi...

IL GIUDICE DI PACE

Nella causa iscritta al n. 90/05 R.G. e promossa da Dali Hachmi Ben Mohamed, residente a Calliano (Trento), via Pasquali n. 11, con l'avv. Michele Busetti presso il cui studio in Trento, via Belenzani, 46 ha eletto domicilio, ricorrente, contro Questura della Provincia di Trento rappresentato dall'ispettore capo Cazzanelli Valentino, resistente.

Oggetto: opposizione ex art. 13, comma 8, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.

Sciogliendo la riserva del 21 febbraio 2006 ha emesso fuori udienza la seguente ordinanza.

Letto il ricorso ex art. 13, comma 8, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m., presentato da Dali Hachmi Ben Mohamed in data 6 settembre 2005 e considerati i documenti allegati;

Ribadita la legittimita' dell'applicazione della normativa vigente da parte della Questura di Trento con la conseguente notifica del decreto di espulsione sub cat A.12/205/IM e l'ordine di allontanamento sub cat. A.12/209/ORD;

Ritenuto pero' come non manifestamente infondato il profilo di incostituzionalita' dell'art. 4, comma 3 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, applicato in correlazione con i successivi artt. 5, comma 5 e 13, comma 2, lettera b), in relazione agli artt. 3 e 13 della Costituzione italiana, nella parte in cui pone la condanna per determinati reati quale elemento ex se ostativo al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno in Italia dello straniero, e come causa di revoca del permesso gia' precedentemente rilasciato, senza imporre il requisito ulteriore di una verifica della pericolosita' sociale dello straniero condannato;

Considerato infatti che l'art. 4, comma 3 del d.lgs. n. 286/1998 risulta costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 3 della Costituzione italiana per la irragionevolezza e la disparita' di trattamento rispetto all'art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 286/1998 in quanto consentirebbe alla autorita' amministrativa di disporre l'espulsione dello straniero solo in presenza di determinati reati senza imporre la valutazione della sua attuale pericolosita' sociale, analogamente a quanto e' tenuto a fare il giudice...

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