Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Straniero e apolide - Straniero - Pensione di inabilita' - Condizioni - Possesso della carta di soggiorno e di un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e del nucleo familiare - Denunciata irrazionalita', per l'eliminazione con efficacia retroattiva di benefici assistenziali g...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -- legge finanziaria 2001), e dell'art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (recte: dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", come modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189), in relazione all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), promossi dal Tribunale di Milano, nel procedimento civile vertente tra M. S. E. e il comune di Milano ed altro, e dal Tribunale di Monza, nel procedimento civile vertente tra A. O. M. e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed altra, rispettivamente con ordinanze del 15 marzo 2004 e del 2 marzo 2005, iscritte ai nn. 514 del registro ordinanze 2004 e 424 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2004 e n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2005.

Visti gli atti di costituzione di M. S. E., del comune di Milano, dell'INPS, nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 2006 e nella camera di consiglio del 5 luglio 2006 il giudice relatore Francesco Amirante;

Uditi gli avvocati Giuseppe S. Assennato e Vittorio Angiolini per M. S. E., Nicola Valente per l'INPS e l'avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di una controversia in materia di assistenza obbligatoria, promossa da un cittadino egiziano nei confronti del comune di Milano e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 32, 35, terzo comma, 38, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -- legge finanziaria 2001), e dell'art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (recte: dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", come modificato dall'art. 9 della legge n. 189 del 2002), in relazione all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nella parte in cui tale complesso normativo prevede la necessita' del possesso della carta di soggiorno e della relativa condizione reddituale, affinche' gli stranieri inabili civili possano fruire (o, quanto meno, continuare a fruire) della pensione di inabilita'.

    Espone il giudice a quo che il ricorrente, munito di permesso di soggiorno per lavoro dal 1991, aveva prestato in Italia lavoro subordinato per quasi tre anni ed era stato riconosciuto invalido civile al 100 per cento ai fini del trattamento economico di inabilita' di cui all'art. 12 della legge n. 118 del 1971, e che, dopo aver percepito la pensione di inabilita' dal settembre 1998 all'aprile 2001, si era visto sospendere l'erogazione del beneficio, nonostante la persistenza della inabilita', a causa della mancata presentazione della carta di soggiorno, considerata dall'art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 requisito indispensabile per la concessione delle provvidenze economiche sopra indicate.

    Osserva il remittente che il cittadino straniero, pur avendo richiesto la carta di soggiorno, non puo' ottenerla, giacche' essa - in base...

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