Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di agricoltura, foreste, economia montana e caccia.

Capo I Disposizioni in materia di agricoltura
Sezione I
Modifica della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 «Disciplina delle
manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione
economica» e successive modificazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 70

dell'8 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1. Modifica dell'Art. 12 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 «Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica».

  1. Al primo comma dell'Art. 12 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 come da ultimo modificato dal comma 1 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 le parole: «entro il 31 ottobre la giunta regionale predispone e sottopone all'approvazione del consiglio regionale un programma», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre la giunta regionale approva, sentita la competente commissione consiliare, un programma».

    Sezione II Modifiche della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32
    «Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo»

    Art. 2.

    Modifica dell'Art. 4 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32

    Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo

  2. Dopo il comma 2 dell'Art. 4 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32, e' inserito il seguente:

    2-bis. La giunta regionale e' autorizzata a promuovere e sostenere interventi di ricerca a carattere interregionale, riguardanti il settore primario, attuati dai soggetti di cui al comma 1 e realizzati anche attraverso accordi di programma in collaborazione con altre Regioni.

    .

    Art. 3.

    Modifiche dell'Art. 10 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32

    Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo

  3. Nella rubrica dell'Art. 10 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 le parole: «dei quadri tecnici» sono soppresse.

  4. Al comma 1 dell'Art. 10 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 le parole: «dei quadri tecnici» sono soppresse.

  5. Dopo il comma 3 dell'Art. 10 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32.sono aggiunti i seguenti:

    3-bis. In presenza di esigenze di formazione e di aggiornamento nei settori agroambientale ed agroalimentare, rese necessarie da adempimenti disposti dalla normativa nazionale o comunitaria successivamente all'adozione della programmazione formativa della Regione, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, e' autorizzata a concedere contributi per la realizzazione delle relative iniziative formative e di aggiornamento, destinate anche ai tecnici ed operatori che interagiscono con il sistema agricolo-ambientale e per lo sviluppo rurale.

    3-ter. La giunta regionale, nella definizione delle procedure di assegnazione dei finanziamenti, nell'individuazione della tipologia delle spese inerenti l'organizzazione e la realizzazione di progetti di formazione e aggiornamento nonche' nella concessione dei relativi contributi, applica il regolamento (CE) n. 1/2004 della commissione del 23 dicembre 2003 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 3 gennaio 2004 e il regolamento (CE) n. 68 della commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 13 gennaio 2001 e successive modificazioni.

    3-quater. Per i progetti di cui al comma 3-bis possono essere concesse, su richiesta, successivamente all'inizio delle attivita' di formazione ed aggiornamento programmate, anticipazioni fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, previa costituzione di una garanzia bancaria o garanzia equivalente rilasciata da un istituto bancario o istituzione finanziaria autorizzata, corrispondente al 110 per cento dell'importo anticipato.

    .

    Sezione III Modifica della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1 «Interventi per
    il sostegno della gelsibachicoltura» e successive modificazioni.

    Art. 4. Modifica dell'Art. 2 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1

    Interventi per il sostegno della gelsibachicoltura

    e successive modificazioni.

  6. Dopo il comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1 come sostituito dal comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 30 e' inserito il seguente:

    1-bis. La giunta regionale e' autorizzata a concedere, a favore di istituti ed enti pubblici dalla stessa individuati in funzione della specifica e comprovata qualificazione in materia bachisericola:

    a) finanziamenti per lo svolgimento di attivita' di vigilanza e di controllo sulla produzione e la vendita del seme bachi, previa stipulazione di apposite convenzioni;

    b) contributi, fino alla misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per ricerche e iniziative volte al potenziamento e alla valorizzazione del settore gelsibachisericolo, con messa a disposizione dei dati, secondo i criteri dettati dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato per la ricerca e sviluppo di cui alla comunicazione n. 45 del 1996 (96/C 45/06).

    .

    Sezione IV Modifiche della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 «Nuova
    disciplina per l'esercizio dell'attivita' agrituristica»
    e successive modificazioni.

    Art. 5.

    Modifiche della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9

    Nuova disciplina per l'esercizio dell'attivita' agrituristica

  7. Al comma 5 dell'Art. 4 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 come sostituito dal. comma 1 dell'Art. 65 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «o il possesso del titolo specifico di specializzazione conseguito negli istituti professionali.

  8. Al comma 2 dell'Art. 9 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «e i soggetti in possesso del titolo specifico di specializzazione conseguito negli istituti professionali.

    Sezione V Modifiche della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 «Norme per la
    tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura» e
    successive modificazioni.

    Art. 6. Modifiche dell'Art. 2 e dell'Art. 5 della legge regionale 18 aprile

    1994, n. 23 «Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura».

  9. Al comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 le parole: «associazioni dei produttori apistici riconosciute ai sensi della legge regionale 10 settembre 1981, n. 57» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni dei produttori apistici riconosciute ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni;

  10. La lettera e) del comma 2 dell'Art. 5 e' cosi' sostituita:

    e) quattro rappresentanti delle associazioni riconosciute di cui al comma 1 dell'Art. 2, piu' rappresentative a livello regionale.

    .

    Art. 7.

    Modifica dell'Art. 6 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 «Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura»

  11. Al comma 1 dell'Art. 6 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 le parole «vengono comunicati annualmente dalle associazioni» sono sostituite dalle parole «vengono comunicati annualmente alle associazioni».

    Art. 8.

    Modifiche dell'Art. 7 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 «Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura»

  12. Il comma 2 dell'Art. 7 della legge regionale 18 aprile 1994...

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