Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione.

Titolo I PRINCIPI GENERALI

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 14 giugno 2006)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga la seguente legge:

Art. 1.

P r i n c i p i

  1. La Regione Liguria promuove una rete di azioni volte a garantire a tutti l'accesso e il sostegno per il compimento del cammino educativo fino ai piu' alti gradi dell'istruzione sia valorizzando la centralita' del sistema pubblico dell'istruzione, dell'alta formazione e dell'Universita', sia la liberta' di scelta delle famiglie.

  2. La Regione, anche attraverso il sistema di istruzione e formazione, garantisce il diritto all'apprendimento quale percorso indispensabile per valorizzare il capitale umano e favorire lo sviluppo e la crescita di tutti i cittadini in una dimensione di consapevolezza dell'appartenenza nazionale e regionale al contesto allargato dell'Unione europea.

  3. La Regione disciplina gli interventi per il diritto allo studio, al fine di garantire il successo scolastico e formativo dei giovani, in attuazione dei principi della Costituzione ed in conformita' allo Statuto della Regione.

  4. Gli interventi regionali sono volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono alla piena esigibilita' del diritto all'apprendimento e altresi' ad assicurare lo sviluppo dell'identita' personale e sociale, nel rispetto della liberta' e della dignita' della persona, dell'uguaglianza e delle pari opportunita', in relazione alle condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere. In tale quadro la Regione promuove azioni finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze.

  5. La Regione opera secondo il principio della sussidiarieta' previsto dall'Art. 118 della costituzione.

  6. La Regione e gli enti locali applicano, nella programmazione degli interventi di rispettiva competenza, il criterio della partecipazione attiva delle Istituzioni scolastiche autonome, di seguito definite I.S.A., statali e paritarie, nonche' delle istituzioni formative accreditate nel sistema regionale dell'Istruzione e formazione professionale con il coinvolgimento delle parti sociali.

    Art. 2.

    F i n a l i t a'

  7. La Regione, al fine di rendere effettivo l'accesso a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, realizza interventi e azioni differenziate per i percorsi scolastici della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria, per l'Universita' e per i percorsi di formazione lungo tutto l'arco della vita.

  8. Le azioni per il diritto allo studio sono definite, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59), ferme restando le funzioni amministrative attribuite ai comuni dall'Art. 42 del decreto dei Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 (attuazione della delega di cui all'Art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), in raccordo con le norme del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'Art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59) e della legge 10 marzo 2000, n. 62 (norme per la parita' scolastica e disposizioni per il diritto allo studio ed all'istruzione).

  9. La disciplina degli interventi regionali nell'ambito del diritto allo studio universitario e' definita secondo le norme della legge 2 dicembre 1991 n. 390 (norme sul diritto agli studi universitari) e successive modifiche ed integrazioni.

  10. La Regione persegue le finalita' della presente legge in collaborazione con l'Universita', l'ufficio scolastico regionale, le I.S.A., gli Enti locali e con soggetti pubblici e privati del Terzo Settore con competenza in materia di educazione, formazione e assistenza, mediante la stipula di convenzioni e accordi finalizzati al pieno e razionale utilizzo delle risorse umane, delle strutture e dei servizi.

    Titolo II DIRITTO ALLO STUDIO NEI PERCORSI SCOLASTICI E FORMATIVI
    Capo I
    F u n z i o n i

    Art. 3.

    Tipologia delle azioni

  11. Sono disciplinate dalla presente legge le azioni che favoriscono:

    1. la promozione e la qualificazione di interventi per il diritto allo studio, nel rispetto delle Autonomie scolastiche, con particolare attenzione ai soggetti appartenenti a famiglie in condizioni svantaggiate;

    2. la realizzazione di una offerta di servizi e di interventi differenziati, al fine di ampliare la partecipazione delle persone, anche adulte, ai sistemi dell'istruzione e della formazione;

    3. il sostegno al pieno inserimento nei percorsi scolastici degli alunni disabili;

    4. il raccordo con le politiche sociali di inclusione con particolare attenzione all'inserimento scolastico di alunni stranieri;

    5. il riequilibrio dell'offerta scolastica e formativa attraverso interventi prioritariamente diretti agli strati della popolazione con bassi livelli di scolarita' o a forte rischio di emarginazione sociale;

    6. il sostegno agli abitanti di zone non adeguatamente servite dal sistema formativo, in cui l'ubicazione dei servizi comporti situazioni di disagio;

    7. lo sviluppo di azioni atte a prevenire e a ridurre la dispersione scolastica;

    8. progetti e programmi che, nell'ottica interculturale e internazionale, promuovono l'educazione alla cittadinanza attiva e democratica;

    9. la formalizzazione di accordi interistituzionali fra gli Enti locali, le Aziende sanitarie locali, di seguito definite A.S.L., il sistema d'Istruzione e Formazione ed i servizi sociosanitari, culturali, ricreativi e sportivi;

    10. l'integrazione fra le I.S.A. ed il territorio.

    Art. 4.

    D e s t i n a t a r i

  12. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in favore:

    1. degli studenti del sistema dell'Istruzione, frequentanti scuole pubbliche, statali e paritarie, di ogni ordine e grado, compresi gli alunni della scuola dell'infanzia;

    2. degli studenti dei corsi del sistema di istruzione e formazione professionale, di base e superiore, organizzati dalle Istituzioni formative o dagli enti accreditati ai sensi della legislazione vigente;

    3. dei frequentanti i corsi per adulti, organizzati al fine del conseguimento di titoli di studio, di certificazione di competenze, nonche' di formazione continua, anche secondo la normativa indicata dall'Unione europea.

    Art. 5.

    Funzioni dei Comuni

  13. Le funzioni amministrative concernenti gli interventi in materia di diritto allo studio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e del decreto legislativo n. 112/1998, sono esercitate dai comuni, in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e formative, nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalita' previste dalla presente legge.

  14. Sono a carico del comune di residenza dell'alunno gli interventi di assistenza scolastica, in particolare:

    1. partecipazione alla spesa per i libri di testo;

    2. servizi di mensa;

    3. servizi di trasporto;

    4. servizi individualizzati per persone disabili;

    5. servizi di mediazione culturale;

    6. servizi per la convittualita' e la residenzialita' degli studenti.

  15. Gli interventi di assistenza scolastica sono organizzati ed erogati in base ad esigenze fissate in armonia con il calendario scolastico.

  16. I destinatari, di cui all'Art. 4, concorrono al costo dei servizi, di cui al comma 2, in misura differenziata, a seconda delle condizioni economiche. I comuni determinano le quote di partecipazione alla spesa, sulla base degli indirizzi regionali. Per realizzare servizi efficaci e contenere i costi, i comuni possono associarsi per l'esercizio delle funzioni, a norma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) e avvalersi delle comunita' montane.

    Art. 6.

    Funzioni delle Province

  17. Le province esercitano le funzioni loro attribuite dall'Art. 139 del d.lgs. 112/1998, secondo le modalita' di cui alla presente legge. Le Province, inoltre:

    1. concorrono alla elaborazione del Piano regionale per il diritto allo studio del sistema scolastico e formativo di cui all'Art. 57;

    2. coordinano le azioni dei comuni, soprattutto in riferimento all'esercizio di funzioni associate.

  18. Le province assicurano interventi atti a garantire il diritto allo studio e l'integrazione nel sistema scolastico e formativo dei soggetti in situazione di disabilita' permanente o temporanea, frequentanti l'istruzione secondaria superiore e l'istruzione e la formazione professionale. Tali interventi possono essere attivati nel quadro di convenzioni o accordi di programma.

  19. Le province assicurano interventi atti a garantire il diritto allo studio ed il sostegno dei soggetti stranieri o a rischio di esclusione sociale frequentanti l'istruzione secondaria superiore e l'istruzione e la formazione professionale, ivi compreso il servizio di mediazione culturale. Tali interventi possono essere coordinati con quelli degli altri Enti locali, di cui all'Art. 5.

  20. Le province supportano le reti scolastiche ed i comuni nella formazione degli adulti, in particolare attraverso il sostegno ai Centri territoriali permanenti, di seguito definiti C.T.P., per quanto concerne le funzioni di orientamento scolastico e lavorativo.

  21. Le province promuovono, secondo le indicazioni contenute nel Piano regionale di cui all'Art. 57, le azioni specifiche di orientamento per gli studenti in uscita dall'istruzione primaria e da quella secondaria, anche in raccordo con il mondo del lavoro e con l'Universita'.

    Art. 7.

    Competenze delle Istituzioni Scolastiche Autonome

  22. Le I.S.A. gestiscono il fondo di emergenza di cui all'Art. 12, comma 6, con l'obiettivo di rispondere efficacemente, in caso di particolari urgenze, alle necessita' delle famiglie meno abbienti.

  23. Le I.S.A., in base alle analisi dei bisogni formativi, al fine di superare le situazioni di disagio degli alunni a rischio di dispersione scolastica, programmano interventi sociali e formativi. La Regione provvede a sostenere le iniziative...

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