Nuove disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623 (Concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti).

Capo I Disposizioni generali

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 36 del 29 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

Il PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. La presente legge disciplina le modalita' di ripartizione e di assegnazione ai soggetti che importano, fabbricano o commercializzano in Valle d'Aosta i contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623 (concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti), e definisce criteri e modalita' per l'immissione in consumo e la vendita dei predetti generi contingentati.

    Art. 2.

    D e f i n i z i o n i

  2. Ai fini della presente legge, si intende per:

    1. alcool: lo spirito, i liquori e le acquaviti, compresi gli spiriti ottenuti nel territorio regionale dalla distillazione per usi familiari in piccoli alambicchi, destinati agli impieghi elencati all'Art. 13;

    2. ripartizione: la suddivisione dei contingenti in diverse tipologie di impiego;

    3. assegnazione: l'attribuzione ai soggetti di cui all'Art. 1 di una quota di contingente, determinata con le modalita' stabilite dall'Art. 6;

    4. fabbricazione: l'ottenimento, al termine di un determinato processo produttivo, di un prodotto finito contenente alcool, birra o zucchero in esenzione fiscale;

    5. importazione: l'effettivo ingresso nel territorio regionale dei quantitativi di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale o, per le imprese titolari di deposito fiscale, il trasferimento dei prodotti finiti nel magazzino libero;

    6. immissione in consumo: la vendita tra operatori economici operanti nel territorio regionale di alcool, birra e zucchero e loro derivati, fabbricati o importati in esenzione fiscale, la loro cessione al consumatore finale ed il consumo, in ambito familiare, di spiriti ottenuti dalla distillazione di vinacce e altra frutta autoctona;

    7. imprese importatrici autorizzate alla fabbricazione: gli operatori economici con sede legale e domicilio fiscale nel territorio regionale che importano alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale da utilizzare nei processi produttivi, titolari delle licenze e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

    8. imprese importatrici autorizzate alla commercializzazione: gli operatori economici con domicilio fiscale e sede operativa nel territorio regionale che importano alcool, birra e zucchero da immettere in consumo direttamente o tramite grossisti, dettaglianti ed equiparati, titolari delle licenze e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

    9. imprese autorizzate alla trasformazione di vinacce in acquavite: gli operatori economici con sede legale e domicilio fiscale nel territorio regionale titolari di licenza di esercizio e vendita di prodotti ottenuti dalla distillazione di vinacce autoctone e altra frutta autoctona;

    10. grossisti e dettaglianti: gli operatori economici che acquistano alcool, birra e zucchero e loro derivati in esenzione fiscale dalle imprese di cui alle lettere g), h) ed i), al fine di rivenderli. Ad essi sono equiparati i soggetti che acquistano alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale per utilizzarli nel processo produttivo e cederli, successivamente, ad imprese della distribuzione;

    11. piccoli distillatori: le persone fisiche residenti nel territorio regionale, titolari di una licenza di esercizio per la distillazione in alambicchi di vinacce autoctone e altra frutta autoctona per uso familiare;

    12. vinacce e frutta autoctoni: vinacce e frutta provenienti da coltivazioni in Valle d'Aosta.

    Art. 3. Rapporti tra l'amministrazione regionale l'Agenzia delle dogane e le imprese importatrici

  3. I rapporti tra l'amministrazione regionale, l'Agenzia delle dogane e le imprese importatrici sono disciplinati da apposite convenzioni, di durata triennale, approvate con deliberazione della giunta regionale.

  4. L'impiego di alcool in esenzione fiscale da parte dei piccoli distillatori e delle imprese autorizzate alla trasformazione di vinacce in acquavite e' disciplinato con apposita deliberazione della giunta regionale.

  5. In caso di mancata approvazione di una nuova convenzione alla scadenza, si intende tacitamente rinnovata la convenzione in essere per un ulteriore triennio.

    Art. 4.

    Banca dati

  6. La struttura regionale competente in materia di generi contingentati, di seguito denominata struttura competente, per le finalita' di cui alla presente legge, gestisce la banca dati informatica dei soggetti interessati dal sistema. A tal fine, le imprese importatrici, i grossisti e i soggetti ad essi equiparati che immettono in consumo alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale devono essere registrati nella banca dati mediante sistemi di autenticazione.

  7. Per l'acquisizione dei dati relativi all'immissione in consumo di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale, le imprese importatrici e i grossisti devono comunicare alla struttura competente, per via informatica, i quantitativi ed i relativi prezzi unitari dei predetti generi importati, fabbricati e, settimanalmente, di quelli immessi in consumo in esenzione fiscale.

  8. Le modalita' e le caratteristiche del collegamento alla banca dati sono definite nelle convenzioni di cui all'Art. 3, comma 1.

    Capo II Importazione dei contingenti di alcool, birra e zucchero in esenzione
    fiscale

    Art. 5.

    Soggetti importatori

  9. I contingenti di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale sono ripartiti tra i seguenti soggetti:

    1. imprese importatrici autorizzate alla commercializzazione;

    2. imprese importatrici autorizzate alla fabbricazione.

    Art. 6.

    Assegnazione dei generi contingentati

  10. L'assegnazione dei contingenti di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale e' disposta dalla struttura competente a favore dei soggetti di cui all'Art. 5 che, a tal fine, devono presentare domanda per essere registrati nella banca dati di cui all'Art. 4 quali soggetti autorizzati; la struttura competente provvede, inoltre, ad assegnare ai predetti soggetti una prima quota, di seguito denominata fido, pari al 50 per cento dei quantitativi immessi in consumo nell'anno precedente.

  11. In caso di primo insediamento, il fido e' determinato in misura fissa, nell'ammontare stabilito con deliberazione della giunta regionale.

  12. L'ammontare del fido e' reintegrato con successive assegnazioni sulla base dell'immissione in consumo di alcool, birra e zucchero e loro derivati in esenzione fiscale.

  13. Al fine di evitare eventuali fenomeni di accaparramento, la giunta regionale puo' determinare, con propria deliberazione, i quantitativi massimi di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale assegnabili a ciascun soggetto autorizzato.

    Art. 7.

    Importazione

  14. L'assegnazione di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale avviene a mezzo di buoni di prelievo rilasciati dalla struttura competente entro i limiti del fido.

  15. I buoni di prelievo, convalidati dal dirigente della struttura competente o da un funzionario delegato, devono essere immediatamente trasmessi all'impresa importatrice e al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e...

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