Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'11 settembre 2006 (della Regione Veneto) Professioni - Attivita' libero professionali e intellettuali - Abolizione delle tariffe obbligatorie fisse o minime, nonche' del divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento di obiettivi, di pubblicizzare titoli...

Ricorso della Regione Veneto, in persona del vice presidente pro tempore della giunta regionale - in assenza del presidente - autorizzato mediante deliberazione della giunta stessa 7 agosto 2006, n. 2555, rappresentata e difesa, come da procura speciale a margine del presente atto, dagli avv. prof. Mario Bertolissi di Padova, Romano Morra di Venezia e Andrea Manzi di Roma, presso quest'ultimo domiciliata in Roma, via F. Confalonieri n. 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost., degli artt. 2, commi 1 e 3; 3, 5, comma 2; 6, 12, comma 1; 13, 22, 26, 29, 30, 34, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante "Disposizioni urgenti per il rilascio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 153 del 4 luglio 2006 (Rettifica Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2006).

Fatto e diritto

  1. - Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" (c.d. decreto Bersani), prevede numerose norme, contenute negli artt. 2, commi 1 e 3; 3, 5, comma 2; 6, 12, comma 1; 13, 22, 26, 29, 30, 34, comma 1, che, ad avviso della Regione Veneto, si pongono in contrasto con la Costituzione, violando l'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria regionale, nonche' il principio di leale collaborazione.

    In particolare, molte di queste disposizioni ledono l'autonomia legislativa, amministrativa e organizzativa regionale, non recependo per altro gli orientamenti formulati da codesto ecc.mo Collegio, sotto molteplici profili in ordine:

    1. alla ricostruzione dei rapporti tra legislazione statale e regionale definiti dal nuovo art. 117 Cost., anche alla luce del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, di cui all'art. 120 Cost., con specifico riferimento alle materie della tutela della concorrenza, delle professioni, del commercio, della programmazione socio-sanitaria e del trasporto pubblico locale;

    2. all'attuazione e alla cogenza delle disposizioni di cui all'art. 119 Cost., congiuntamente a quelle degli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., con riferimento all'autonomia finanziaria e contabile delle regioni e alla natura di principio delle norme di coordinamento della finanza pubblica.

    Per meglio illustrare i profili di illegittimita' costituzionale denunciati si procedera' qui di seguito ad un'analisi di ciascuna delle norme impugnate.

  2. - L'art. 2, nella volonta' di dettare "Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali", ha previsto, rispettivamente al comma 1 e al comma 3, che "in conformita' al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di liberta' di circolazione delle persone e dei servizi, nonche' al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facolta' di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attivita' libero professionali e intellettuali:

    1. la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

    2. il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni;

    3. il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di societa' di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non puo' partecipare a piu' di una societa' e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o piu' professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilita" e che "le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualita' delle prestazioni professionali, entro il 1 gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle".

    Appare evidente che le disposizioni in discorso contengono norme di minuto dettaglio ed autoapplicative, che ledono l'autonomia legislativa regionale.

    L'art. 117 della Costituzione, al suo terzo comma, annovera tra le materie di legislazione concorrente la disciplina delle "professioni", attribuendo alle regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

    Ora, le norme del "decreto Bersani" sopra riportate non hanno nessuna delle caratteristiche che individuano un principio fondamentale poiche' pongono in essere delle modifiche molto puntuali, oltre che rilevanti, alla disciplina della materia, abolendo la fissazione delle tariffe obbligatorie fisse o minime e numerosi divieti fino ad ora vigenti, quali quello di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi (lett. a) o di pubblicizzare titoli, specializzazioni e servizio offerto (lett. b) e di fornire servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di societa' di persone o associazioni tra professionisti (lett. c).

    Le abolizioni cosi' previste non necessitano in se' di alcuna norma di dettaglio per darvi attuazione, privando, di conseguenza, le regioni di qualsiasi potere in materia.

    A nulla varrebbe invocare i principi comunitari di libera concorrenza e di circolazione delle persone e dei servizi, richiamati nel primo comma dell'art. 2 del decreto-legge n. 223 del 2006, al fine di superare le censure prospettate e affermare la competenza statale.

    Come ha avuto modo di osservare codesto ecc.mo Collegio nella sentenza 14 gennaio 2004, n. 14 e come vedremo meglio a breve in altra parte del presente ricorso, una concezione cosi' ampia della competenza attibuita allo Stato in materia di tutela della concorrenza - "che non presenta i caratteri di una materia di estensione certa, ma quelli di una funzione esercitabile sui piu' diversi oggetti" - finirebbe per vanificare lo schema di riparto dell'art. 117 Cost., secondo il quale sono "attribuite alla potesta' legislativa residuale e concorrente delle regioni materia la cui disciplina incide innegabilmente sullo sviluppo economico".

    In altre parole la tutela della concorrenza non puo' essere utilizzata quale fondamento di legittimazione del potere normativo statale esercitato in modo da non lasciare, irragionevolmente, il minimo spazio non solo per un'ipotetica legislazione ulteriore, ma persino per una normazione secondaria di mera esecuzione.

  3. - Analogo richiamo alle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi viene svolto nell'art. 3 del decreto-legge impugnato, recante "Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale".

    Per poter evidenziare i profili di illegittimita' costituzionale delle norme contenute nell'articolo ora citato e' necessario riportare qui di seguito per esteso il testo della disposizione:

    "Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la liberta' di concorrenza secondo condizioni di pari opportunita' ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche' di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilita' all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione, le attivita' economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:

    1. l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attivita' commerciali, fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute igienico-sanitaria degli alimenti;

    2. il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attivita' commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;

    3. le limitazioni quantitative all'assorbimento merceologico offerto negli esercizi commerciali;

    4. il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;

    5. la fissazione di divieti generali ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;

    6. l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali" (comma 1);

    "Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione" (comma 2);

    "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1" (comma 3);

    "Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1 gennaio 2007" (comma 4).

    La disciplina relativa alla distribuzione commerciale che il legislatore statale ha dettato, ritenendo di far uso delle proprie competenze nelle materie "tutela della...

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