Ordinanza emessa il 27 marzo 2006 dal tribunale di Torino - Sezione distaccata di Susa nel procedimento penale a carico di Perron Cabus Alessandro ed altro Sicurezza pubblica - Violazioni nella produzione, importazione, distribuzione e installazione di apparecchi da gioco (art. 110, co. 9, R.D. n. 773/1931) - Intervenuta depenalizzazione - Inapp...

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale a carico di Perron Cabus Alessandro e Perotto Giuseppe imputati del reato di cui all'art. 110 r.d. n. 773/1931;

Riunito in Camera di consiglio in merito alla questione di legittimita' costituzionale, dedotta dalla difesa degli imputati, dell'art. 1, comma 547, legge n. 266/2005 per violazione dell'art. 3 Cost. e 25 Cost.;

Rilevato che, secondo quanto argomentato dal difensore, il summenzionato art. 1, comma 547, legge n. 266/2005, nella parte in cui prevede che alle violazioni dell'art. 110 TULPS commesse in data antecedente all'entrata in vigore alla citata legge si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse, si pone in contrasto sia con l'art. 3 della Costituzione, per palese ed ingiustificata disparita' di trattamento tra imputati di stessi reati e di uguale gravita', sia con l'art. 25 Cost. in relazione all'art. 2 c.p.;

Sentito il p.m. che ha ritenuto manifestamente infondata la questione dedotta;

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza;

O s s e r v a

La questione e' rilevante.

Nel procedimento de quo gli imputati si vedono oggi tratti a giudizio per un fatto che, per effetto della citata legge, non e' piu' da considerarsi reato e che, in caso di accoglimento della questione, li vedrebbe mandati assolti dall'imputazione loro ascritta, trattandosi ora di solo illecito amministrativo.

La questione non e' manifestamente infondata.

La disciplina transitoria contemplata dall'art. 1, comma 547, della legge n. 266/2005 risulta in contrasto sia con l'art. 3, sia con l'art. 25 della Costituzione.

Sotto il primo profilo l'art. 1, comma 547, riserva un'ingiustificata disparita' di trattamento tra imputati di stessi reati, ponendosi come discrimen la "sola" entrata in vigore della legge.

L'irragionevolezza della norma impugnata appare ictu oculi evidente e sussiste nel prevedere una disciplina ingiustificatamente discriminatoria tra situazioni identiche.

E' di tutta evidenza che la configurazione delle fattispecie criminose e la determinazione delle pene rientra nella discrezionalita' assoluta del legislatore, tuttavia e' altresi' vero che compete al giudice delle leggi di verificare - nell'ipotesi in cui venga dedotta la violazione del principio di uguaglianza - i motivi per i quali la legge abbia operato quella distinzione.

Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge n. 266/2005 sono ora sanzionati come illeciti amministrativi tutta una serie di condotte, dalla produzione ed importazione di apparecchi illeciti, alla distribuzione e installazione di apparecchi illeciti, alla corresponsione in premi in danaro o comunque non ammessi, prima sanzionate penalmente.

Il legislatore dunque ha individuato le fattispecie (tra cui anche quella contestata agli odierni imputati) che alla stregua di un giudizio di minore gravita' e di disvalore sociale hanno meritato di essere depenalizzate.

Tuttavia il permanere della rilevanza penale secondo l'art. 1, comma 547, legge n. 266/2005 delle condotte commesse ante 1...

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