Ordinanza emessa il 14 aprile 2006 dalla Corte di appello di Palermo nel procedimento penale a carico di Aversa Rosario Processo penale - Appello - Modifiche normative - Limitazione del potere di appello del pubblico ministero alle sentenze di condanna - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglim...

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in Camera di consiglio ha emesso la seguente ordinanza, nel processo a carico di Aversa Rosario, nato a Palermo il 27 ottobre 1953, definito con sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in composizione monocratica, in data 23 febbraio 2005 con la quale il predetto imputato e' stato assolto dall'imputazione ascritta per non avere commesso il fatto.

Preso atto dell'appello ritualmente e tempestivamente interposto avverso la predetta sentenza dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, che ha richiesto, previa affermazione della colpevolezza dell'imputato in ordine al reato di detenzione illecita a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, la condanna dello stesso alle pene di legge;

Rilevato che all'udienza odierna il Procuratore Generale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilita' dell'appello ai sensi di quanto previsto dall'art. 593 comma 2 c.p.p., come novellato dall'art. 1 della legge n. 46/2006 e che il difensore si e' associato alla detta richiesta;

Ritenuto di sollevare di ufficio la questione di illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, per violazione degli artt. 3 e 111, secondo comma Cost.; 3 e 112 Cost. in relazione agli artt. 73 e 74 ord. giud.; 97 Cost.; 3, 111, 101 e 104 Cost.; 111, settimo comma Cost.

O s s e r v a

Questa Corte ritiene di doversi pronunciare sulla manifesta non infondatezza della questione di compatibilita' costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha, tra le altre, modificato la disposizione di cui all'art. 593 comma 1 c.p.p. prevedendo la possibilita' dell'appello da parte del pubblico ministero e dell'imputato soltanto avverso le sentenze di condanna.

Piu' specificamente, le norme che si assumono incostituzionali attengono, quanto alla prima di esse (art. 593 codice di rito), alla limitazione del potere di appello del pubblico ministero, adesso circoscritto alle sole sentenze di condanna; alla residuale possibilita' di esercitare siffatto potere soltanto in presenza di una prova decisiva da articolare ed assumere secondo le modalita' indicate nell'art. 603, comma 2 c.p.p.; alla declaratoria in via preliminare di inammissibilita' dell'appello con ordinanza da parte del giudice, ove non venga disposta la rinnovazione del dibattimento ed alla correlata possibilita' - per le parti - di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado nel termine di giorni quarantacinque decorrente dalla notificazione della ordinanza di inammissibilita' dell'appello.

Quanto alla seconda, la norma si riferisce alla disciplina transitoria che prevede l'applicabilita' delle disposizioni di cui sopra ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella modificatrice.

Il primo, preliminare esame che questa Corte ritiene di dover effettuare, concerne la rilevanza delle questioni: rilevanza nel caso in esame pacificamente sussistente, posto che essendosi il p.g. limitato a richiedere l'inammissibilita' dell'appello senza dedurre prove nuove sopravvenute nei limiti temporali previsti per la proposizione dell'appello e trovando applicazione - per effetto della disciplina transitoria - la previsione normativa di cui all'art. 1 della legge n. 46/2006, ne dovrebbe conseguire la necessaria pronuncia di inammissibilita' dell'appello ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10, in relazione alla previsione di carattere generale contenuta nell'art. 593, comma 2 c.p.p.

La rilevanza della questione appare evidente poiche' si tratta di una diversa disciplina del presente processo conclusosi con una sentenza di assoluzione per l'imputato in virtu' della quale il pubblico ministero appellante, per un verso vedrebbe precluso il proprio potere di appello e, per altro verso, sarebbe costretto in tempi peraltro...

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