Ordinanza emessa il 27 marzo 2006 dalla Corte di appello di Bologna nel procedimento penale a carico di Gazzotti Massimo Giancarlo ed altri Processo penale - Appello - Modifiche normative - Impugnazione della parte civile - Possibilita' di impugnare con appello - Preclusione - Violazione del principio di uguaglianza - Contrasto con il principio ...

LA CORTE DI APPELLO

Pronunciando sulle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 593, commi 1 e 2, e 576 c.p.p., come modificati dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, nonche' dell'art. 10 della legge stessa, nel procedimento di impugnazione promosso con atto di appello dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia e con atto di appello della parti civili costituite - eredi di Montanari Lauro - avverso sentenza del Tribunale di Reggio Emilia in data 10 novembre 2004, con la quale Gazzotti Massimo, Tumino Giuseppe, Bonacini Franco, Bagnacani Giovanni, Bassoli Tiziano, Ferretti Gianni, Bigi Roberto e Menozzi Guido, tutti imputati di avere cagionato la morte di Montanari Lauro - con condotte autonome ovvero tenute in cooperazione tra loro - per colpa consistita in differenziate violazione della disciplina antinfortunistica del lavoro, erano stati assolti dall'imputazione ascritta per non aver commesso il fatto.

Rileva:

viene dedotto che la nuova disciplina dell'appello avverso la sentenza penale di proscioglimento dell'imputato contrasterebbe con i principi costituzionali della eguaglianza dei cittadini davanti alla legge (art. 3 Cost.), della parita' delle parti nel processo (art. 111 Cost.), della obbligatorieta' dell'azione penale, art. 112 Cost.) e del diritto di azione e difesa in giudizio (art. 24 Cost.); e cio' sia con riguardo alla forte limitazione dell'appello del p.m. che con riguardo ai limiti di appello della parte civile.

La diversita' delle situazioni soggettive degli appellanti nel presente procedimento impone una riflessione altrettanto diversificata:

1) Con riferimento all'appello del p.m., deve rilevarsi che i dubbi di legittimita' costituzionale della nuova disciplina sono sostanzialmente omogenei rispetto a quelli che in altre precedenti occasioni - seppure con riguardo a diverse fattispecie processuali - la Corte costituzionale ha gia' esaminato e ritenuto non fondati. La Corte ha affermato che il dovere di iniziativa del p.m. (art. 112 Cost.) e' pienamente adempiuto con il promovimento dell'azione penale nel giudizio di primo grado e che l'esercizio del potere di impugnazione non e' invece obbligatorio, essendo anzi rinunciabile anche l'impugnazione proposta da altro organo; che il diritto delle parti di avere posizione di parita' nel processo (art. 111 Cost.) si sviluppa nella sua piena ampiezza nel momento del dibattimento di primo grado e non comporta necessariamente la perfetta...

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