Ordinanza emessa il 10 novembre 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 agosto 2006) dal tribunale di Napoli nel procedimento civile promosso da D'Anna Maria Luisa contro M.P.S. Banca Personale S.p.A. Societa' - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tribuna...

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 10470/2005 R.G. tra dott. D'Anna Maria Luisa rappresentata e difesa dall'avv. prof. Settimio di Salvo presso cui e' elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Duomo n. 296, attrice, e M.P.S. Banca Personale S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dal prof. avv. Francesco Carbonetti, dagli avv. Roberto Della Vecchia e dall'avv. Raffaello Iorio presso il qual ultimo e' elettivamente domiciliata in Napoli, alla Calata S. Marco n. 13, convenuta.

Premesso in fatto

Con citazione ritualmente notificata la dott. D'Anna Maria Luisa, premesso che a fine luglio del 2001, dopo mesi di "pressioni" da parte di Pierluigi Marrazzo, promotore finanziario della Banca 121, si era decisa a sottoscrivere dodici contratti mediante i quali aveva aderito al piano finanziario denominato "4 You" e che, nello stipulare i contratti suddetti, era stata convinta di acquistare prodotti finanziari attraverso un pagamento dilazionato degli stessi, come, d'altro canto, le era stato descritto dal Marrazzo - che aveva chiarito che si trattava di un investimento con un'ottima remunerazione e comunque da poter dismettere in qualsiasi momento a fronte di leggerissime penalita' - esponeva che dopo un anno circa, sorpresa del pessimo andamento del piano finanziario, si era rivolta al Marrazzo, al quale aveva manifestato la sua volonta' di recedere immediatamente dai contratti de quibus e che solo allora aveva appreso che il finanziamento previsto al punto 1) delle premesse contrattuali era strutturato come un vero e proprio mutuo per sciogliersi dal quale andavano pagate interamente le rate future e comprensive di interessi da attualizzare al tasso IRS.

Aggiungeva l'attrice di aver formulato un reclamo per iscritto alla Banca 121 ed al Monte dei Paschi di Siena, che frattanto aveva acquisito la prima, e di aver interrotto il pagamento delle rate di mutuo, ritenendo il contratto nullo o comunque annullabile. Deduceva che i contratti dalla stessa stipulati rappresentavano un'operazione economica che poteva cosi' sintetizzarsi: con l'erogazione di mutui di scopo trentennali, ciascuno per lire 89.824.300 al tasso del 7 per cento, la Banca acquista per conto del cliente una quota di un fondo comune d'investimento mobiliare appartenente al "Sistema Spazio" e gestito da Spazio Finanza SGR S.p.A. e dei titoli denominati "Republic of Italy" emessi dalla stessa Banca; tali strumenti finanziari vengono pero' contestualmente costituiti in pegno a favore della Banca 121 a garanzia della restituzione delle somme mutuate. Esponeva l'attrice che, nonostante all'art. 5 della sezione IV del contratto (accusa di ricezione da parte del cliente) aveva attestato di aver ricevuto "un esemplare del contratto comprensivo degli allegati debitamente sottoscritto per accettazione", non aveva mai ricevuto gli allegati de quibus e che aveva in suo possesso copie parziali dei contratti stessi, con conseguente nullita' dei predetti contratti ex art. 23, d.lgs. n. 58/1998.

Eccepiva inoltre la nullita' dei contratti in oggetto per l'enorme squilibrio sinallagmatico e la mancanza di una causa degna di tutela ex art. 1322, comma secondo c.c. nonche' per violazione dell'art. 24 lettera d) della legge n. 58/1998 o comunque ex art. 1344 per frode a tale disposizione, atteso che l'esercizio del diritto di recesso ad nutum, che dovrebbe competere ex lege all'investitore, pur formalmente previsto nel contratto, diventa impossibile o comunque eccessivamente oneroso, perche' si ricollega all'estinzione anticipata del mutuo. Eccepiva altresi' la nullita' dei contratti ex art. 1418 c.c. per mancanza e/o illiceita' della causa. Rilevava poi l'annullabilita' dei contratti de quibus per errore in relazione all'oggetto del contratto - atteso che da un lato non aveva compreso di stare sottoscrivendo sic et sempliciter un mutuo e dall'altro riteneva che la particolare forma di finanziamento era sottoposta a leggerissime penalita' in caso di recesso - e per dolo - atteso che la pubblicita' ingannevole del piano finanziario della banca, il tenore equivoco delle espressioni contrattuali e "l'opera persuasiva" tipica di qualunque promotore finanziario integravano i raggiri di cui all'art. 1439 c.c.

Deduceva inoltre che, risolvendosi il piano "4 You" in una rischiosissima scommessa per il sottoscrittore, i debiti che ne scaturivano restavano sprovvisti dell'azione di pagamento ex art. 1933 c.c. Esponeva poi che dalla sottoscrizione dei contratti impugnati, oltre al danno ex art. 1224 c.c. (interessi legali ed eventuale maggior danno da far decorrere dalla lettera di reclamo e disdetta inviata dall'attrice), aveva subito un danno ulteriore: il suo nominativo era stato inserito alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, con le seguenti conseguenze: all'inizio di ottobre 2004 l'attrice si era rivolta alla Banca Popolare di Bari filiale di Napoli per la concessione di un mutuo ipotecario necessario per ristrutturare il suo studio in Napoli alla via Ghiaia n. 142 per euro 550.000,00 e, nonostante il mutuo fosse stato stipulato celermente, l'erogazione era tardata poiche' la sede centrale della banca a Potenza aveva ravvisato la segnalazione suddetta, sicche' l'attrice aveva dovuto sottoscrivere una lettera giustificativa alla banca, che sblocco' l'erogazione solo in data 14 gennaio 2005, con rilevante danno alla sua immagine.

Deduceva infine che l'operazione finanziaria in esame rappresentava un falso investimento, poiche' destinato ad avere...

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