Ordinanza emessa il 1? febbraio 2006 (prevenuta alla Corte costituzionale il 21 agosto 2006) dal tribunale di Napoli nel procedimento civile promosso da S.G.A. S.p.A. contro Igama S.p.A. ed altri Societa' - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composi...

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 27143/04 del ruolo contenzioso civile dell'anno 2004 tra S.G.A. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Caracciolo n. 10, presso l'avv. Vincenzo Ruggiero, che la rappresenta e difende, attrice;

E Igama S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, Gargiulo Pina Maiello Gennaro, Maiello Vincenzo, Mercurio Silvana, Imema S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliati in Napoli, via Generale Orsini n. 40, presso gli avv. Lucio e Gianluca Militerni, che li rappresentano e difendono, convenuti.

Premesso in fatto

Con citazione ritualmente notificata il 16 settembre 2004, la S.G.A. S.p.A. conveniva in giudizio la Igama S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, Gargiulo Pina, Maiello Gennaro, Maiello Vincenzo, Mercurio Silvana, la Imema S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentirli condannare alla consegna dei certificati azionari delle societa' Igama S.p.A. e Imema S.p.A., alla costituzione delle predette azioni in pegno in favore di essa istante, al risarcimento dei danni (quantificati in Euro 6.445.711,24, oltre accessori come richiesto) in solido per l'inadempimento contrattuale dei convenuti, con l'inibizione ai convenuti di dismettere o trasferire i titoli azionari e con vittoria delle spese di lite.

Si costituivano i convenuti deducendo l'improponibilita' dell'azione nei loro confronti per violazione del principio del Ne bis in idem, l'inamissibilita' della domanda per la carenza di legittimazione attiva della S.G.A. S.p.A. e, comunque, l'infondatezza del merito della domanda, nonche' chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Designato il giudice relatore, lo stesso, con decreto del 18 ottobre 2005 fissava l'udienza collegiale ai sensi dell'art. 12 decreto citato e provvedeva sulle richieste istruttorie.

All'udienza collegiale del 14 dicembre 2005 il tribunale rinviava ad altra udienza la discussione per impedimento del relatore ed all'udienza del 1 febbraio 2006 il tribunale si riservava la dicisione.

Osserva in diritto

Preliminarmente questo tribunale ritiene di sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge n. 366/2001 con riferimento all'art. 76 della Costituzione nella parte in cui, in relazione al giudizio ordinario di primo grado in materia societaria, non indica i principi ed i criteri direttivi che avrebbero dovuto guidare le scelte del legislatore delegato e, per derivazione, degli artt. da 2 a 17 del decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003, nonche', in via subordinata, degli artt. da 2 a 17 del decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003 in relazione all'art. 76 della Costituzione, perche' difformi dai principi e dai criteri direttivi dettati dalla legge di delega n. 366/2001.

Ed invero, quanto alla non manifesta infondatezza della prima delle questioni di legittimita' costituzionale sopra indicate, si osserva che l'art. 12 della legge n. 366/2001 dispone: "Il Governo e' inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche della competenza per territorio e per materia, siano dirette ad assicurare una piu' rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle seguenti materie:

  1. diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

  2. materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

    1. - Per il perseguimento delle finalita' e nelle materie di cui al comma 1, il Governo e' delegato a dettare regole processuali, che in particolare possano prevedere:

  3. la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali;

  4. l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della natura degli...

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