Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico di ortopedia e traumatologia, direttore struttura operativa complessa di ortopedia e traumatologia.

In esecuzione del decreto n. 79-5371 del 6 settembre 2006, e' indetto, ai sensi dell'art. 15, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 229/1999, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e successive modifiche ed integrazioni, avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico di ortopedia e traumatologia, direttore struttura operativa complessa di ortopedia e traumatologia.

L'incarico e' disciplinato da atto di affidamento, ha durata quinquennale e potra' essere rinnovato. L'assegnazione dell'incarico non modifica le modalita' di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di eta'. In tale caso la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite.

Le amministrazioni pubbliche garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (art. 7, primo comma, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Art. 1.

Requisiti generali e specifici richiesti per l'ammissione

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti di ammissione elencati nel presente articolo.

Requisiti generali:

1) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea e fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

2) idoneita' fisica al regolare svolgimento del servizio. L'accertamento dell'idoneita' fisica al servizio e' effettuato a cura della Azienda prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente di pubbliche amministrazione e di istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' dispensato dalla visita medica;

3) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo. I cittadini degli stati membri dell'Unione europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;

4) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.

Requisiti specifici:

  1. diploma di laurea in medicina e chirurgia;

  2. iscrizione all'albo dell'ordine dei medici. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

  3. anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o in disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianita' di servizio di dieci anni nella disciplina.

    Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997, e successive modifiche ed integrazioni, l'anzianita' di servizio utile deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie. E' valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualita' di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1979, n. 54. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui al decreto ministeriale 23 marzo 2000 n. 184. Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonche' le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attivita'.

    Inoltre deve essere specificato se il servizio e' stato svolto quale dipendente oppure con incarico libero professionale o in convenzione e se lo stesso e' stato prestato a tempo pieno o tempo unico oppure a tempo definito.

    I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in lingua italiana.

    Per la valutazione dei titoli si applicano anche i criteri di cui agli articoli 11, 12 e 13 del cennato decreto del Presidente della Repubblica n. 484;

  4. curriculum professionale concernente le attivita' professionali, di studio, direzionali-organizzative, in cui sia documentata una specifica attivita' professionale.

    Si prescinde dal requisito della specifica attivita' professionale fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997;

  5. attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.

    Tale attestato deve essere conseguito dal dirigente incaricato entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dell'incarico stesso.

    Il triennio di formazione di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nelle singole discipline. A tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni singola disciplina.

    Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle tabelle stabilite con decreti ministeriali 30 e 31 gennaio 1998, e successive modificazioni ed integrazioni.

    Le specializzazioni in medicina e chirurgia, non ricomprese negli elenchi formati ed aggiornati ai sensi dell'art. 1, comma 2, e art. 8, comma 1, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sono prese in considerazione solo se il relativo corso di formazione e' iniziato prima dell'anno accademico 1992/1993, salvo le specializzazioni inserite nei predetti elenchi dopo il predetto anno accademico.

    Art. 2.

    Esclusioni

    La mancanza dei requisiti richiesti costituisce motivo di esclusione dalla selezione.

    L'accertamento dei requisiti di ammissione e' effettuato dalla commissione di cui al comma 2, dell'art. 15-ter del decreto legislativo n. 229/1999. L'eventuale esclusione dalla selezione sara' comunicata agli interessati nei modi e nei termini di legge.

    Art. 3.

    Domande di ammissione

    Ai sensi della legge n. 370/1988, la domanda di partecipazione, la documentazione e le certificazioni sono esentate, ai...

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