Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualita'.

(Pubblicata nel 2 suppl. al Bollettino ufficiale della Regione

Piemonte n. 31 del 4 agosto 2006

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La Regione Piemonte, al fine di valorizzare le risorse genetiche e la specificita' delle produzioni agricole ed agroalimentari del territorio, anche per assicurare un elevato livello di tutela della salute e di salvaguardia ambientale, definisce il quadro normativo, attraverso la predisposizione di uno specifico piano regionale di salvaguardia delle coltivazioni, di seguito denominato piano, coerentemente con i principi comunitari in materia di organismi geneticamente modificati (OGM) e con gli orientamenti in materia di sviluppo di strategie nazionali e di migliori pratiche per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche.

  2. Sono escluse dalla presente legge le coltivazioni realizzate a fini di ricerca e di sperimentazione, autorizzate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 gennaio 2005 (prescrizioni per la valutazione del rischio per l'agrobiodiversita', i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, relativamente alle attivita' di rilascio deliberato nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione, sul mercato).

    Art. 2.

    O b i e t t i v i

  3. La Regione persegue la salvaguardia delle coltivazioni, con particolare riferimento alle forme di agricoltura convenzionale, integrata e biologica, nel rispetto del principio di precauzione, al fine di evitare inquinamenti da parte di piante geneticamente modificate.

  4. Tale salvaguardia e' svolta con particolare riferimento ai prodotti a denominazione d'origine e ai prodotti tradizionali agricoli, alla flora spontanea ed alla biodiversita', tenuto conto delle peculiarita' territoriali ed economiche regionali.

  5. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, la Regione individua specifici interventi e detta regole volte a prevenire l'inquinamento genico e la commistione tra colture geneticamente modificate (GM) e non GM, adottando il piano di cui all'Art. 3.

  6. A tutela della libera scelta del consumatore, l'attuazione delle regole di coesistenza garantisce la possibilita' di distinguere i prodotti transgenici da quelli derivanti da agricoltura convenzionale e biologica. A tale fine le coltivazioni transgeniche sono realizzate all'interno di filiere separate da quelle convenzionali e...

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