Trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari effettuato dalle strutture organizzative del Consiglio regionale, dal Difensore civico e dal Co.Re.Com.

(Pubblicato nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione

Valle D'Aosta n. 32 dell'8 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), individua le categorie di dati e le relative operazioni, strettamente pertinenti e necessarie, eseguibili da parte delle strutture organizzative del Consiglio regionale, del difensore civico e del CO.RE.COM., limitatamente allo svolgimento delle loro funzioni e attivita' istituzionali in materia di dati sensibili e giudiziari, con riferimento:

    1. ai trattamenti effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalita' di interesse pubblico individuate dalla parte seconda del decreto legislativo n. 196/2003;

    2. ai trattamenti autorizzati da espressa disposizione di legge per rilevanti finalita' di interesse pubblico, ove non sono legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili;

    3. ai trattamenti connessi alle attivita' che perseguono rilevanti finalita' di interesse pubblico, individuate con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali.

    Art. 2.

    Disposizioni generali

  2. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni contenute nell'Art. 4 del decreto legislativo n. 196/2003.

  3. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali dell'interessato ed e' compiuto quando, per lo svolgimento delle finalita' di interesse pubblico, non e' possibile il trattamento di dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

    Art. 3.

    Tipi di dati e di operazioni eseguibili

  4. Nelle schede allegate al presente regolamento, numerate da 1 a 14, sono individuati i dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalita' di interesse pubblico perseguite, nonche' le operazioni eseguibili.

    Art. 4.

    Aggiornamento

  5. ...

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