Trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari effettuato dalle strutture organizzative del Consiglio regionale, dal Difensore civico e dal Co.Re.Com.
Valle D'Aosta n. 32 dell'8 agosto 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga il seguente regolamento:
Art. 1.
O g g e t t o
-
Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), individua le categorie di dati e le relative operazioni, strettamente pertinenti e necessarie, eseguibili da parte delle strutture organizzative del Consiglio regionale, del difensore civico e del CO.RE.COM., limitatamente allo svolgimento delle loro funzioni e attivita' istituzionali in materia di dati sensibili e giudiziari, con riferimento:
-
ai trattamenti effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalita' di interesse pubblico individuate dalla parte seconda del decreto legislativo n. 196/2003;
-
ai trattamenti autorizzati da espressa disposizione di legge per rilevanti finalita' di interesse pubblico, ove non sono legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili;
-
ai trattamenti connessi alle attivita' che perseguono rilevanti finalita' di interesse pubblico, individuate con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 2.
Disposizioni generali
-
-
Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni contenute nell'Art. 4 del decreto legislativo n. 196/2003.
-
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali dell'interessato ed e' compiuto quando, per lo svolgimento delle finalita' di interesse pubblico, non e' possibile il trattamento di dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.
Art. 3.
Tipi di dati e di operazioni eseguibili
-
Nelle schede allegate al presente regolamento, numerate da 1 a 14, sono individuati i dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalita' di interesse pubblico perseguite, nonche' le operazioni eseguibili.
Art. 4.
Aggiornamento
-
...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA