Istituzione del consiglio regionale dell'economia e del lavoro.
12 luglio 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge regionale:
Art. 1.
I s t i t u z i o n e
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La Regione, in attuazione dell'Art. 68 dello statuto, al fine di applicare il principio di sussidiarieta' previsto dall'Art. 2 dello statuto come metodo di azione legislativa e amministrativa istituisce il consiglio regionale dell'economia e del lavoro (di seguito denominato C.R.E.L.), quale organismo di consultazione in materia economica e sociale.
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Il C.R.E.L. ha sede presso il consiglio regionale.
Art. 2.
Composizione, nomina e durata
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Il C.R.E.L. e' composto da:
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otto rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in modo tale che sia favorita la rappresentanza dei diversi settori;
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due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali degli industriali maggiormente rappresentative;
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due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative della categoria degli agricoltori;
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due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative della categoria degli artigiani;
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due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative della categoria del commercio;
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due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative della cooperazione;
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due rappresentanti designati dal Forum del terzo settore;
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due rappresentanti designati dall'unione delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura della Liguria;
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due rappresentanti designati dal comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di cui alla legge regionale 2 luglio 2002, n. 26 (norme per la tutela dei consumatori e degli utenti);
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un rappresentante dell'Universita' degli studi di Genova designato dal rettore;
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un rappresentante designato dalla commissione regionale della Liguria dell'Associazione bancaria italiana (A.B.I.);
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un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni iscritte nella sezione A del registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'Art. 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 30 (disciplina delle associazioni di promozione sociale);
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un rappresentante designato dalla commissione consultiva del volontariato di cui all'Art. 8 della legge regionale 28...
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