Modificazioni alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 33 (interventi da realizzarsi nell'ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del

19 luglio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Sostituzione dell'Art. 1

  1. L'Art. 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 33 (interventi da realizzarsi nell'ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali) e' sostituito dal seguente:

    ´Art. 1 (Oggetto e finalita). - 1. La presente legge disciplina le modalita' di individuazione e gli interventi a sostegno dei distretti industriali e delle filiere produttive.

  2. La Regione Liguria, per accrescere la competitivita' del sistema ligure delle imprese sui mercati nazionali ed esteri e le opportunita' occupazionali, favorisce:

    1. lo sviluppo delle vocazioni e delle specializzazioni produttive a livello locale nell'ambito di contesti produttivi individuati come sistemi produttivi locali o distretti industriali;

    2. lo sviluppo di filiere produttive, definite come un insieme di imprese variamente specializzate, sia manifatturiere che di servizi, sia artigiane che industriali, che svolgono attivita' tra loro collegate e integrate.

  3. I distretti industriali e i sistemi produttivi locali sono quelli definiti dall'Art. 36, commi 1 e 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, (interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e successive integrazioni e modificazioni.

    Art. 2.

    Sostituzione dell'Art. 2

  4. L'Art. 2 della legge regionale n. 33/2002 e' sostituito dal seguente:

    ´Art. 2 (Individuazione dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali). - 1. La giunta regionale, sentito il parere del C.R.E.L., individua i sistemi produttivi locali e, all'interno di questi, i distretti industriali, sulla base della contemporanea presenza dei seguenti indicatori socio-economici:

    1. per i sistemi produttivi locali:

      1) elevata concentrazione di imprese;

      2) diffusione degli addetti all'industria e all'artigianato;

      3) prevalenza di imprese di piccola e media dimensione;

    2. per i distretti industriali:

      1) elevata concentrazione di imprese di produzione;

      2) percentuale di addetti ad imprese manifatturiere industriali e artigiane sulla base della media regionale;

      3) prevalenza di imprese di piccola e media dimensione;

      4) specializzazione produttiva nel settore.

  5. La giunta regionale, ogni tre anni, provvede alla verifica e all'eventuale aggiornamento della situazione relativa ai sistemi e ai distretti.

  6. I distretti industriali possono interessare anche aree delle Regioni confinanti, previa intesa con queste ultime.ª.

    Art. 3.

    Modificazioni all'Art. 3

  7. La rubrica dell'Art. 3 della legge regionale n. 33/2002 e' sostituita dalla seguente:

    ´(Obiettivi dei distretti industriali)ª..

  8. Il comma 2 dell'Art. 3 della legge regionale n. 33/2002 e' sostituito dal seguente:

    ´2. In particolare, i distretti industriali:

    1. favoriscono la migliore definizione e applicazione, a livello locale, degli strumenti di politica industriale presenti nella legislazione regionale, nazionale e comunitaria;

    2. promuovono la realizzazione di infrastrutture da destinare alle attivita' produttive o a servizio delle stesse;

    3. promuovono l'applicazione delle metodologie di intervento necessarie a favorire l'insediamento di attivita' produttive in condizioni di compatibilita' ambientale privilegiando le imprese dotate di sistemi di gestione ambientale riconosciuti;

    4. promuovono la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo precompetitivo, il trasferimento di nuove tecnologie e l'innovazione che non utilizzino nella loro ricerca la sperimentazione animale;

    5. promuovono la realizzazione di servizi comuni di interesse per le aziende;

    6. promuovono la formazione di rapporti con gli operatori finanziari, finalizzati a facilitare l'accesso al credito per le imprese;

    7. promuovono l'accesso delle imprese a finanziamenti pubblici nazionali ed europei;

    8. promuovono le attivita' di formazione tecnico-professionale e di formazione permanente d'interesse per le imprese del distretto;

    9. promuovono e sostengono i processi di internazionalizzazione delle imprese, in coerenza con le linee guida fissate dalla Regione in materia;

    10. favoriscono l'integrazione tra imprese al fine di aumentare la dimensione media delle stesse;

    11. promuovono la cooperazione e la sinergia tra distretti per l'attivazione di progetti integrati, con particolare riferimento alle filiere di prodotto;

    12. promuovono la realizzazione di progetti rivolti alla produzione di fonti di energia non esauribili.ª.

    Art. 4.

    Sostituzione dell'Art. 4

  9. L'Art. 4 della legge regionale n. 33/2002 e' sostituito dal seguente:

    ´Art. 4 (Fondi regionali). - 1. La Regione costituisce un fondo di rotazione destinato a:

    1. sostenere progetti di investimento per l'innovazione o l'internazionalizzazione delle imprese;

    2. sostenere progetti di investimento...

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