Modificazioni alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 33 (interventi da realizzarsi nell'ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali).
19 luglio 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge regionale:
Art. 1.
Sostituzione dell'Art. 1
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L'Art. 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 33 (interventi da realizzarsi nell'ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali) e' sostituito dal seguente:
´Art. 1 (Oggetto e finalita). - 1. La presente legge disciplina le modalita' di individuazione e gli interventi a sostegno dei distretti industriali e delle filiere produttive.
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La Regione Liguria, per accrescere la competitivita' del sistema ligure delle imprese sui mercati nazionali ed esteri e le opportunita' occupazionali, favorisce:
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lo sviluppo delle vocazioni e delle specializzazioni produttive a livello locale nell'ambito di contesti produttivi individuati come sistemi produttivi locali o distretti industriali;
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lo sviluppo di filiere produttive, definite come un insieme di imprese variamente specializzate, sia manifatturiere che di servizi, sia artigiane che industriali, che svolgono attivita' tra loro collegate e integrate.
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I distretti industriali e i sistemi produttivi locali sono quelli definiti dall'Art. 36, commi 1 e 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, (interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e successive integrazioni e modificazioni.
Art. 2.
Sostituzione dell'Art. 2
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L'Art. 2 della legge regionale n. 33/2002 e' sostituito dal seguente:
´Art. 2 (Individuazione dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali). - 1. La giunta regionale, sentito il parere del C.R.E.L., individua i sistemi produttivi locali e, all'interno di questi, i distretti industriali, sulla base della contemporanea presenza dei seguenti indicatori socio-economici:
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per i sistemi produttivi locali:
1) elevata concentrazione di imprese;
2) diffusione degli addetti all'industria e all'artigianato;
3) prevalenza di imprese di piccola e media dimensione;
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per i distretti industriali:
1) elevata concentrazione di imprese di produzione;
2) percentuale di addetti ad imprese manifatturiere industriali e artigiane sulla base della media regionale;
3) prevalenza di imprese di piccola e media dimensione;
4) specializzazione produttiva nel settore.
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La giunta regionale, ogni tre anni, provvede alla verifica e all'eventuale aggiornamento della situazione relativa ai sistemi e ai distretti.
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I distretti industriali possono interessare anche aree delle Regioni confinanti, previa intesa con queste ultime.ª.
Art. 3.
Modificazioni all'Art. 3
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La rubrica dell'Art. 3 della legge regionale n. 33/2002 e' sostituita dalla seguente:
´(Obiettivi dei distretti industriali)ª..
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Il comma 2 dell'Art. 3 della legge regionale n. 33/2002 e' sostituito dal seguente:
´2. In particolare, i distretti industriali:
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favoriscono la migliore definizione e applicazione, a livello locale, degli strumenti di politica industriale presenti nella legislazione regionale, nazionale e comunitaria;
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promuovono la realizzazione di infrastrutture da destinare alle attivita' produttive o a servizio delle stesse;
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promuovono l'applicazione delle metodologie di intervento necessarie a favorire l'insediamento di attivita' produttive in condizioni di compatibilita' ambientale privilegiando le imprese dotate di sistemi di gestione ambientale riconosciuti;
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promuovono la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo precompetitivo, il trasferimento di nuove tecnologie e l'innovazione che non utilizzino nella loro ricerca la sperimentazione animale;
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promuovono la realizzazione di servizi comuni di interesse per le aziende;
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promuovono la formazione di rapporti con gli operatori finanziari, finalizzati a facilitare l'accesso al credito per le imprese;
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promuovono l'accesso delle imprese a finanziamenti pubblici nazionali ed europei;
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promuovono le attivita' di formazione tecnico-professionale e di formazione permanente d'interesse per le imprese del distretto;
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promuovono e sostengono i processi di internazionalizzazione delle imprese, in coerenza con le linee guida fissate dalla Regione in materia;
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favoriscono l'integrazione tra imprese al fine di aumentare la dimensione media delle stesse;
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promuovono la cooperazione e la sinergia tra distretti per l'attivazione di progetti integrati, con particolare riferimento alle filiere di prodotto;
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promuovono la realizzazione di progetti rivolti alla produzione di fonti di energia non esauribili.ª.
Art. 4.
Sostituzione dell'Art. 4
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L'Art. 4 della legge regionale n. 33/2002 e' sostituito dal seguente:
´Art. 4 (Fondi regionali). - 1. La Regione costituisce un fondo di rotazione destinato a:
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sostenere progetti di investimento per l'innovazione o l'internazionalizzazione delle imprese;
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sostenere progetti di investimento...
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