Ordinanza emessa il 15 marzo 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 agosto 2006) dalla Corte di appello di Lecce nel procedimento penale a carico di Zizzi Vincenzo Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per la parte civile di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Prevista applicabi...

LA CORTE DI APPELLO

Letti gli atti del procedimento penale iscritto al n. 142 del registro generale dell'anno 2005 a carico di Zizzi Vincenzo, nato il 27 novembre 1945 a Latiano (BR) ed ivi residente, alla via Torre Santa Susanna n. 155, imputato dei reati di usura e tentata estorsione in danno di Saponaro Carmine, commessi in Latiano, fino al luglio 1993;

Dato atto che il detto procedimento e' stato definito in primo grado con sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Brindisi in data 19 febbraio 2004, avverso la quale, nell'interesse della parte civile costituita, e' stata proposta ai fini civili tempestiva impugnazione, per la cui discussione e' stata fissata l'odierna udienza del 10 marzo 2006;

Sentite le parti, che hanno concluso: il p.g., per la conferma della censurata sentenza; il patrono di parte civile, in accoglimento del proprio gravame e previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, per la condanna dello Zizzi al risarcimento dei danni ovvero, in subordine, in caso di ritenuta inammissibilita' dell'impugnazione, per effetto dello ius superveniens per la sollevazione innanzi al giudice delle leggi di questione di legittimita' costituzionale, per contrasto dell'art. 576 c.p.p., come modificato dall'art. 6 della legge n. 46/2006, con gli artt. 3 e 24 della Carta fondamentale; il difensore dell'imputato, per la conferma dell'appellata sentenza, rimettendosi a giustizia in ordine alla eccepita questione di legittimita' costituzionale;

O s s e r v a

E' di tutta evidenza che la delibazione in ordine alla fondatezza o meno dell'impugnazione proposta, inerente esclusivamente al merito della vicenda processuale in quanto incentrata sulla valutazione del materiale probatorio raccolto grazie all'istruttoria dibattimentale espletata nel corso del giudizio di primo grado (peraltro da integrare - in tesi - mediante il conferimento di apposito incarico peritale contabile), presuppone necessariamente il superamento del preliminare vaglio di ammissibilita' dell'interposto appello; vaglio da compiersi alla stregua della legge 20 febbraio 2006 n. 46, nel frattempo entrata in vigore, non prima, pero', di aver dedicato brevi e sintetici cenni, per quanto qui di interesse, alla normativa su cui la menzionata legge e' venuta ad incidere.

E' noto come il sistema delle impugnazioni sia rigorosamente improntato al principio di tassativita', formalmente enunciato dall'inalterato art. 568, comma 1 c.p.p. - peraltro, mera riproposizione del primo comma dell'art. 190 dettato dal pregresso codice Rocco - che demanda appunto alla legge il compito di stabilire "i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione", come pure di determinare "il mezzo con cui possono essere impugnati". Ne e' ovvio corollario l'impossibilita' di far luogo ad interpretazione analogica in subiecta materia.

Cio' posto, prima dell'emanazione della legge n. 46, tre erano le disposizioni che il legislatore del 1988 aveva dedicato al potere d'impugnazione della parte civile, due contenute nel titolo I, concernente le norme di carattere generale, ed una nel titolo II, piu' specificamente dedicato all'appello; vale a dire:

l'art. 576 del codice di rito, sola norma di portata realmente generale, che, nel riconoscere indistintamente alla parte civile il potere d'impugnazione tanto avverso i capi civili contenuti nella sentenza di condanna, quanto, ai soli fini civili, avverso la sentenza di proscioglimento, ne tratteggia il concreto esercizio ricalcandolo sulla figura del pubblico ministero, per effetto dell'estensione al soggetto che incarna l'accusa privata degli stessi mezzi previsti per l'accusa pubblica;

l'art. 577, che, limitatamente ai reati di ingiuria e diffamazione, prevede che la persona offesa costituita parte civile possa proporre impugnazione, "anche agli effetti penali", tanto contro le sentenze di condanna che di proscioglimento;

l'art. 600, infine, il cui comma primo prevede che, "se il giudice di primo grado ha omesso di pronunciare sulla richiesta di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT