Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia Autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008.

Capo I Disposizioni in materia di entrate

Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31 del 1° agosto 2006

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga la seguente legge:

Art. 1. Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante

Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998

e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate

.

  1. Dopo il comma 2-bis dell'Art. 7-ter della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 2-ter e 2-quater:

    2-ter Dal 1° gennaio 2007 l'esenzione di cui al comma 2 si applica esclusivamente ai veicoli la cui prima immatricolazione e' avvenuta tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 2005.

    2-quater Dal 1° gennaio 2007 le esenzioni previste dal presente articolo si applicano alle sole autovetture di cui all'Art. 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  2. Dopo l'Art. 8-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo:

    Art. 8-ter (Tassazione della massa rimorchiabile). - 1. Dal 1° gennaio 2007 la tassa automobilistica provinciale dovuta in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per il trasporto di cose e' determinata sulla base dei parametri di cui alla seguente tabella, tenuto conto di quanto stabilito nella carta di circolazione. Con la medesima decorrenza sono esentati dal pagamento della tassa integrativa per la massa rimorchiabile gli autoveicoli aventi massa complessiva fino a sei tonnellate.

    Tariffa

    =====================================================================

    | | | Importo per quattro n.| Tipo di veicolo |Importo annuo Euro| mesi Euro =====================================================================

    |autoveicoli di massa | |

    |complessiva superiore a| | 1 |6 e fino a 8 tonnellate| 78,00| 26,00 ---------------------------------------------------------------------

    |autoveicoli di massa | |

    |complessiva a 8 e | |

    |inferiore a 18 | | 2 |tonnellate | 260,00| 87,00 ---------------------------------------------------------------------

    |autoveicoli di massa | |

    |complessiva pari a 18 | | 3 |tonnellate e oltre | 570,00| 190,00 ---------------------------------------------------------------------

    |trattori stradali a 2 | | 4 |assi a 3 assi | 570,00 800,00| 190,00 267,00

    2. Per i veicoli di cui ai punti 1, 2 e 3 della tabella di cui al comma 1 la tassa automobilistica provinciale non e' dovuta, qualora sulla carta di circolazione risulti l'annotazione «il veicolo non e' autorizzato al traino ai fini amministrativi» o altra annotazione equivalente.»

    Art. 2.

    Norma transitoria all'Art. 8-ter della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9

    1. Per gli anni d'imposta 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, in caso di mancato o insufficiente versamento della tassa automobilistica provinciale dovuta in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per il trasporto di cose con massa complessiva fino a sei tonnellate, non si procede ne' ad accertamento tributario ne' alla formazione del molo. Per i veicoli di cui al presente comma, per gli anni d'imposta 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 non si effettuano eventuali rimborsi.

    Art. 3. Modifica della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2004)».

  3. Al comma 4 dell'Art. 1 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2007».

    Capo II Disposizioni in materia di spesa

    Art. 4.

    Modifica delle autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 2006

    e per il triennio 2006-2008

  4. Alle autorizzazioni di spesa per l'anno 2006, di cui al comma 1 dell'Art. 1 della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13 (legge finanziaria 2006), sono apportate le modifiche indicate nell'allegata tabella «A».

    Art. 5.

    Aumento della dotazione dei fondi per la finanza locale e altre disposizioni nell'ambito della finanza locale

  5. La dotazione del fondo per investimenti di cui all'Art. 1, comma 2, lettera b), della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, stabilita per l'anno finanziario 2006 con l'Art. 2, comma 1, lettera b), della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13, e' aumentata di 35.018.016 euro (unita' previsionale di base - UPB 26200).

  6. La dotazione del fondo ammortamento mutui di cui all'Art. 1, comma 2, lettera c), della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, stabilita per l'anno finanziario 2006 con l'Art. 2, comma 1, lettera c), della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13, e' aumentata di 1.350.000 euro (UPB 26205). Tale importo e' autorizzato quale aumento del limite d'impegno ed e' destinato al pagamento della prima annualita' di ammortamento dei mutui assunti dai comuni per il finanziamento di opere di investimento ai sensi della legislazione provinciale vigente. Le annualita' successive alla prima graveranno sul corrispondente fondo iscritto nei bilanci provinciali futuri, fino all'anno 2024 incluso.

  7. La dotazione del fondo perequativo di cui all'Art. 1, comma 2, lettera d), della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, stabilita per l'anno finanziario 2006 con l'Art. 2, comma 1, lettera d), della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13, e' diminuita di 144.716 euro (UPB 26100).

  8. Alla lettera b) del comma 2 dell'Art. 8 della legge provinciale 20 agosto 1985, n. 12, dopo la parola: «residenziali» sono aggiunte le seguenti parole: «e zone produttive».

  9. Il comma 3 dell'Art. 8 della legge provinciale 20 agosto 1985, n. 12, e' cosi' sostituito:

    3. Il singolo mutuo puo' avere una durata massima di sette anni. Gli interessi bancari sono completamente a carico del comune dopo il quinto anno. Nel primo anno gli interessi bancari vengono assunti interamente a carico della Provincia; nel secondo anno il comune partecipa al pagamento degli interessi nella misura di un quinto, nel terzo anno nella misura di due quinti, nel quarto anno nella misura di tre quinti e nel quinto anno nella misura di quattro quinti. Le quote di rimborso del capitale sono a carico del comune.

    Art. 6.

    Areale ferroviario di Bolzano

  10. La giunta provinciale e' autorizzata a promuovere la costituzione di una societa' per azioni, con lo scopo di elaborare un piano di assetto complessivo dell'areale ferroviario di Bolzano e di porre in essere le successive fasi operative e progettuali necessarie per il recupero urbanistico e l'acquisizione, anche mediante permuta con realizzando beni immobiliari, delle porzioni dell'areale ferroviario individuate...

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