Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, modificazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

Capo I Assestamento del bilancio di
previsione per l'anno finanziario 2006

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Valle d'Aosta n. 33

del 14 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

Il PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Aggiornamento dei residui attivi

  1. Allo stato di previsione dei residui attivi del bilancio per l'anno finanziario 2006 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall'allegato A:

    in aumento | Euro 308.899.995,27 in diminuzione | Euro 83.883.526,86

    | --------------- Differenza. . . | Euro 225.016.468,41

  2. Il conto dei residui attivi del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, a seguito delle variazioni approvate al comma 1, e' rideterminato in euro 1.153.734.468,41.

    Art. 2.

    Aggiornamento dei residui passivi

  3. Allo stato di previsione dei residui passivi del bilancio per l'anno finanziario 2006 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall'allegato B:

    in aumento | Euro 103.494.697,19 in diminuzione | Euro 95.486.103,69

    | --------------- Differenza . . | Euro 8.008.593,50

  4. Il conto dei residui passivi del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, a seguito delle variazioni approvate al comma 1, e' rideterminato in euro 956.726.593,50.

    Art. 3.

    Aggiornamento del Fondo iniziale di cassa

  5. Il Fondo iniziale di cassa dell'anno finanziario 2006 e' determinato in euro 26.000.778,73 in base alle risultanze del conto reso dal tesoriere alla chiusura dell'anno finanziario 2005.

    Capo II Disposizioni in materia di entrate e di spesa modificazioni
    a disposizioni legislative

    Art. 4.

    Imposta regionale sulle attivita' produttive - IRAP

  6. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006, ai sensi dell'Art. 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il regime di esenzione dal pagamento dell'IRAP deliberato nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di cui all'Art. 1, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 (legge finanziaria per gli anni 2003/2005), e' esteso anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP.

    Art. 5.

    Fondi di rotazione. Abrogazione dell'Art. 2

    della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34

  7. L'Art. 2 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (legge finanziaria per gli anni 2006/2008), e' abrogato e la minore entrata di euro 10 milioni e' finanziata con l'applicazione di pari importo dell'avanzo di amministrazione.

    Art. 6.

    Interventi in materia di finanza locale. Modificazioni all'Art. 12

    della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34

  8. L'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2005 di settore della finanza locale e' determinato, ai sensi dell'Art. 7 della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1 (legge finanziaria per gli anni 1999/2001), in euro 12.728.504,30.

  9. L'ammontare delle risorse finanziarie, destinate dall'Art. 12, comma 1, della legge regionale 34/2005 agli interventi in materia di finanza locale, e' aumentato, per l'anno 2006, di euro 11.886.533,57 quale parte della quota dell'avanzo di amministrazione di cui al comma 1.

  10. La somma di euro 11.886.533,57 e' cosi' ripartita:

    1. euro 265.903,57 al comune di Aosta, quale trasferimento finanziario senza vincolo settoriale di destinazione ad integrazione del minor trasferimento derivante- dall'aumento, per l'anno 2006, del trasferimento alle comunita' montane previsto dall'Art. 12, comma 3, lettera ), della legge regionale 34/2005 (obiettivo programmatico 2.1.1.01 - capitolo 20501);

    2. euro 3.650.000 agli interventi per programmi di investimento (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - capitolo 21245);

    3. euro 7.970.630 ai trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione secondo quanto indicato dal comma 4 (obiettivo programmatico 2.1.1.02).

  11. L'allegato A, di cui all'Art. 12, comma 2, lettera c), della legge regionale 34/2005, e' cosi' modificato:

    in aumento: capitolo 33670 (legge regionale | 24 dicembre 1996, n. 48) | euro 450.630 --------------------------------------------------------------------- capitolo 37860 (legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5)|euro 3.000.000 --------------------------------------------------------------------- capitolo 58400 (legge regionale 15 dicembre 1982, n. | 93) | euro 200.000 --------------------------------------------------------------------- capitolo 58420 (legge regionale 15 dicembre 1994, n. | 77) | euro 250.000 --------------------------------------------------------------------- capitolo 67120 (legge regionale 11 dicembre 2001, n. | 38, Art. 7, comma 6 e legge regionale 19 dicembre | 2005, n. 34, Art. 16) | euro 450.000 --------------------------------------------------------------------- capitolo 67369 (legge regionale 4 novembre 2005, n. | 25) | euro 120.000 --------------------------------------------------------------------- capitolo 68000 (legge regionale 9 dicembre 2004, n. | 30, Art. 9). . | euro 100.000 --------------------------------------------------------------------- capitolo 68005 (legge regionale 9 dicembre 2004, n. | 30, Art. 9). . |euro 3.400.000

    Art. 7.

    Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale. Modificazione dell'Art. 21

    della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34.

  12. L'autorizzazione di spesa per la prosecuzione o il completamento, nell'ambito del Documento unico di programmazione (Docup) obiettivo n. 2 per il periodo 2000/2006, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, degli investimenti e delle connesse azioni di assistenza tecnica, di cui all'Art. 11, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2000, n. 27 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio, rideterminazione di autorizzazioni di spesa per gli anni 2000,2001 e 2002 e prima variazione al bilancio di previsione 2000 e del triennio 2000/2002), intrapresi nell'ambito dei programmi a finalita' strutturale obiettivo n. 2 e di iniziativa comunitaria Interreg, previsti dal regolamento (CEE) n. 2052/1988 del Consiglio, del 24 giugno 1988, dal regolamento (CEE) n. 4253/1988 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, dal regolamento (CEE) n. 2081/1993 del Consiglio, del 20 luglio 1993, e dal regolamento (CEE) n. 2082/1993 del Consiglio, del 20 luglio 1993, gia' determinata, per il periodo 2000/2006, in 39.988.709 euro, e' rideterminata, per il periodo 2000/2007, in euro 40.113.709, di cui...

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