Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 6 luglio 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Impiego pubblico - Norme della Regione Lazio - Cariche o funzioni apicali presso enti o societa' regionali sottoposti a controllo e vigilanza regionale - Cause di incompatibilita' - Posizione di parte in un ...

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio per legge, alla via dei Portoghesi n. 12, Roma;

Contro la Regione Lazio, in persona del presidente della giunta regionale in carica per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (B.U.R. n. 12 S.O. n. 5 del 29 aprile 2006) recante "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006".

F a t t o e d i r i t t o

  1. - L'articolo 12, comma 1, della legge finanziaria regionale soprindicata, rubricato "Incompatibilita' relativa a cariche o a funzioni apicali presso enti o societa' regionali", prevede tra le cause di incompatibilita' a ricoprire le suddette cariche e funzioni anche:

    "b) la pendenza di una lite, in quanto parte di un procedimento civile amministrativo in corso aventi come controparte la regione".

    Siffatta previsione, peraltro, appare incostituzionale, in quanto viene a comprimere il diritto del cittadino di agire (e addirittura di resistere) in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, con violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, fino a prestarsi ad usi strumentali per impedire l'accesso ai suddetti munus con violazione anche dell'art. 51 della Costituzione.

    La norma, inoltre, pur apparendo ispirata ad apprezzabili finalita', nella sua assolutezza, finisce con il ledere anche i principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, comprimendo lo stesso potere di autorganizzazione degli enti e societa' regionali interessati.

    Il cittadino, insomma, da una parte viene posto nella condizioni di dover scegliere tra il non accedere (o rinunciare) all'incarico ed il non far valere in giudizio i propri diritti ed interessi legittimi e dall'altra di non potersi nemmeno avvalere di questa scelta, qualora si trovi nella posizione di parte-convenuta (con impossibilita' di rimuovere l'ostacolo, senza il consenso della parte attrice).

    Il sistema, malamente mutuato da quello vigente per le cariche elettive, e' pertanto irrazionale e privo di proporzionalita' rispetto al mero sospetto di parzialita' e di conflitto di interessi che sembra motivarlo ed evidentemente finisce con l'urtare i surrichiamati principi costituzionali.

    Dai medesimi vizi e per le medesime ragioni risulta affetto anche il successivo comma 3 dell'art. 12...

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